Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18396 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18396 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Siracusa il 16/07/1970
avverso il decreto emesso il 13/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso il 13 maggio 2024 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara del 13 dicembre 2021, con cui era stato respinto il reclamo relativo al sistema di illuminazione della camera detentiva del reclamante.
La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., sull’assunto del trasferimento dell’istante in una struttura penitenziaria non rientrante nella circoscrizione del Tribunale di sorveglianza di Torino, che imponeva di ritenere il reclamo proposto privo di interesse a ricorrere.
Avverso questo decreto NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOMECOGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666, comma 2, 667 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen.
Si deduceva, in proposito, che la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione presentato da NOME COGNOME, oltre a essere connotata da obiettiva genericità, era stata pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino de plano senza la fissazione
dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza considerare le ragioni del reclamo, rispetto alle quali era riscontrabile un’ipotesi di perpetuatio jurisditionis, non assumendo alcun rilievo il trasferimento del reclamante in un’altra struttura penitenziaria, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (recte Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 275317 – 01).
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
In via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, nel caso di specie, non poteva adottare il provvedimento previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarando inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.
Infatti, la dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., Ł ammessa solo in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le quali Ł legittima l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.
Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, insuperato, secondo cui: «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso ‘de plano’, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che Ł riconducile al genus dell’impugnazione, sicchØ la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., Ł di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 – 01).
Tale principio Ł stato, piø volte, ribadito da questa Corte, che, presupposta la riconducibilità del reclamo di cui all’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al genus dell’impugnazione, ha affermato che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal detenuto, avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, deve ritenersi «di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME Rv. 263970 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del decreto impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino affinchØ decida, in composizione collegiale, sul reclamo proposto da NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 04/04/2025.
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME