Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15673 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15673 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l’ordinanza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Messina udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 dicembre 2024 la Corte d’appello di Messina ha respinto il reclamo contro i decreti del 24 settembre 2024 con cui il presidente della Corte di appello ha disposto il trattenimento di due missive inviate all’imputato NOME COGNOME detenuto nel regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. per effetto di titoli sia definitivi che cautelari, pervenute rispettivamente il 13 agosto 2014 ed il 2 settembre 2024.
In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che le due missive provengono apparentemente dalla moglie del detenuto e contengono, secondo quanto evidenziato nelle relazioni informative, riferimenti a lavori e pagamenti che potrebbero nascondere messaggi cifrati che dall’esterno, attraverso i familiari, si vorrebbe far pervenire al detenuto.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perchØ i due reclami presentati dal detenuto sono stati riuniti per la decisione dalla Corte di appello nonostante che le due lettere avessero un oggetto diverso.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ la motivazione che sorregge il diniego di reclamo Ł puramente apparente perchØ si traduce in un’affermazione dogmatica; in realtà, in sede di reclamo il detenuto aveva specificato di aver ricevuto nello stesso
periodo diverse lettere dalla moglie e dalla sorella che contenevano riferimenti a lavori edilizi eseguiti nell’abitazione familiare e che gli erano state regolarmente consegnate, talchØ non si comprende perchØ proprio queste due ulteriori missive doveva ritenersi nascondessero messaggi criptici; la stessa presenza in una delle lettere del disegno di una piantina di un immobile Ł un evidente riferimento alle misure delle pareti e dei mobili cui la moglie del ricorrente aveva fatto cenno in precedenti lettere, e su tali deduzioni, pure proposte in sede di reclamo, non c’Ł alcuna valutazione da parte del collegio.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ la motivazione dell’ordinanza impugnata Ł talmente apparente che omette di valutare le richieste dell’imputato di consegnare le missive quantomeno in modo parziale, ovvero, eliminando le pagine in cui erano contenute la piantina dell’immobile e le frasi che avevano determinato il trattenimento.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con nota scritta il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha evidenziato che per la prima missiva Ł stato disposto l’inoltro al detenuto da parte del Tribunale di sorveglianza, ed ha insistito per l’accoglimento per il resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte in ricorso.
Il potere di trattenimento della corrispondenza inviata dal, o al, detenuto Ł attribuito dall’art. 18ter, comma 5, ord. pen. alla ‘autorità giudiziaria indicata nel comma 3’, autorità che Ł diversa a seconda che il detenuto sia un condannato/internato oppure un imputato.
Nel caso in cui il detenuto sia un condannato o internato, il decreto motivato di trattenimento della corrispondenza deve essere emesso dal magistrato di sorveglianza ex art. 18-ter, comma 3, lett. a), ord. pen.
Nel caso in cui il detenuto sia un imputato, il decreto in parola deve essere emesso dal ‘dal giudice indicato nell’articolo 279 del Codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento Ł adottato dal presidente del collegio o della corte di assise’, secondo il disposto della lettera b) della stessa norma.
Questo Ł quanto avvenuto nel caso in esame, in cui, pendendo, alla data in cui sono stati assunti i provvedimenti, un giudizio in Corte di appello di Messina nei confronti del detenuto, i decreti sono stati emessi dal presidente del collegio giudicante. Fin qui la procedura seguita Ł stata corretta.
Poi, però, il detenuto ha presentato reclamo.
Il reclamo contro i decreti di trattenimento della corrispondenza Ł disciplinato dall’art. 18-ter, comma 6, ord. pen., che dispone che ‘contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14 ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento Ł emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento’.
Pertanto, il giudice del reclamo contro il decreto del giudice che procede ex art. 279 cod. proc. pen., o del presidente del relativo collegio giudicante, Ł, in ogni caso, il Tribunale.
Si tratta di una competenza funzionale, che non dipende dallo stato in cui si trova il processo nei confronti del detenuto, e che non trova deroghe per il caso in cui il decreto di trattenimento sia stato emesso da un giudice di secondo grado (in questo senso v. Sez. 1, n. 21350 del 31/03/2021,
COGNOME n.m., che ha riguardato proprio un caso in cui il decreto di trattenimento era stato emesso dal Presidente della Corte di appello, quale giudice che procede, ed Ł stato ritenuto che dovesse essere presentato reclamo «al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento»).
Non Ł una attribuzione di competenza funzionale che presenti anomalie di carattere sistematico che la rendono suscettibile di essere valutata irragionevole nel significato di cui all’art. 3 Cost., sia perchØ Ł comune ad altri istituti processuali quali il riesame e l’appello cautelare, che attribuiscono il potere di giudice di secondo grado al Tribunale anche quando l’ordinanza cautelare di cui all’art. 292 cod. proc. pen., o l’ordinanza in materia cautelare di cui all’art. 299 cod. proc. pen., sia stata emessa dalla Corte di appello o dalla Corte di assise di appello (v., per il dibattito che si era creato sul punto dopo l’entrata in vigore del codice di procedura, Sez. 3, n. 1799 del 16/05/1990, De, Rv. 184761 – 01), sia perchŁ nel caso specifico della norma in esame, il giudice dotato del potere di trattenimento Ł, anche quando il processo pende in secondo grado, in ogni caso un organo monocratico, e non la Corte di appello o la Corte di assise di appello nel suo complesso.
Il ricorrente non ha eccepito la violazione delle regole di procedura nella decisione del reclamo. Ma, anche in questo tipo particolare di procedimento giurisdizionale, la violazione delle regole sulla competenza funzionale del giudice deve essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità, alla stregua di quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al procedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gagliano, Rv. 247503 – 01), al giudizio di sorveglianza (Sez. 1, n. 23870 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279988 – 02; Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 270297 – 01), alla materia delle questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269550 – 01).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (Sez. 3, n. 203 del 27/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280690 – 02) in quanto emessa da giudice incompetente, e gli atti devono essere trasmessi all’autorità giudiziaria competente (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, COGNOME, Rv. 283097 – 01), individuata nel Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, ord. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina, competente a decidere sui reclami proposti avverso i provvedimenti del 24.09.2024.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME