Reclamo contro Archiviazione: La Cassazione Chiarisce lo Strumento Corretto
Quando un procedimento penale viene archiviato, la persona offesa può sentirsi privata di giustizia. Tuttavia, esistono strumenti per contestare tale decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce sulla procedura corretta da seguire, specificando quando un’impugnazione deve essere qualificata come reclamo contro archiviazione. Questo intervento chiarisce un punto fondamentale della procedura penale, introdotto con la riforma del 2017, e guida le vittime di reato nell’esercizio dei propri diritti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Nocera Inferiore di archiviare un procedimento penale a carico di due individui. Il G.i.p. aveva ritenuto che gli elementi raccolti durante le indagini non fossero sufficienti a formulare una “ragionevole previsione di condanna”.
La persona offesa, ritenendo la decisione ingiusta e viziata, ha proposto un ricorso direttamente in Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
La Decisione della Corte: la Riqualificazione in reclamo contro archiviazione
La Suprema Corte, V Sezione Penale, non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’archiviazione fosse o meno corretta. Piuttosto, si è concentrata su un aspetto puramente procedurale. I giudici hanno stabilito che lo strumento utilizzato dalla persona offesa – il ricorso per cassazione – non era quello corretto.
In base all’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, la Corte ha il potere di riqualificare un’impugnazione presentata erroneamente, convertendola nello strumento giuridico che la legge prevede per quel tipo di contestazione. In questo specifico caso, il ricorso è stato qualificato come reclamo contro archiviazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una precisa disposizione legislativa. Con la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), il legislatore ha introdotto l’articolo 410-bis nel codice di procedura penale. Questo articolo prevede specificamente il “reclamo” come rimedio per denunciare i casi di nullità tassativamente previsti contro un’ordinanza di archiviazione.
La Corte ha spiegato che, a partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, il reclamo è diventato l’unico strumento esperibile per questo tipo di doglianze. Di conseguenza, il ricorso per cassazione, pur presentato, doveva essere necessariamente convertito in reclamo.
A seguito di questa riqualificazione, la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore, che sarà l’organo competente a decidere sul reclamo, seguendo la procedura corretta.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sull’importanza della precisione procedurale nel diritto penale. Sottolinea due principi fondamentali:
1. Specificità dei rimedi: Per ogni tipo di provvedimento giudiziario esiste uno specifico strumento di impugnazione. L’uso dello strumento errato può avere conseguenze significative.
2. Principio di conservazione: Il sistema processuale tende a “salvare” gli atti compiuti erroneamente, se possibile. La riqualificazione del ricorso in reclamo ne è un esempio lampante, evitando che un errore formale precluda alla persona offesa la possibilità di far valere le proprie ragioni.
In pratica, la decisione non chiude il caso, ma lo reindirizza sul binario procedurale corretto. La persona offesa avrà ora la possibilità di vedere esaminate le sue censure dall’organo giudiziario competente, che valuterà il reclamo secondo le norme stabilite dall’art. 410-bis c.p.p.
Cosa succede se si impugna un’ordinanza di archiviazione con un ricorso per cassazione anziché con un reclamo?
La Corte di Cassazione può riqualificare l’impugnazione come reclamo, in base al principio di conservazione degli atti giuridici, e trasmettere il fascicolo al tribunale competente per la decisione, senza dichiarare l’atto inammissibile.
Qual è lo strumento corretto per contestare la nullità di un’ordinanza di archiviazione dopo la riforma del 2017?
Lo strumento corretto, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è il reclamo al tribunale, come previsto dall’articolo 410-bis, comma 3, del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha deciso se l’archiviazione era legittima?
No, la Corte non ha esaminato il merito della decisione di archiviazione. Si è limitata a risolvere la questione procedurale, riqualificando l’impugnazione e rimettendo gli atti al giudice competente per la trattazione del reclamo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse della persona offesa NOME COGNOME, denunciando vizi motivazionali e violazione di legge, viene preposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 19 gennaio 2024, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va qualificato come reclamo, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché questo è il rimedio, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, per denunciare i casi di nullità tassativamente previsti dal legislatore.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nocera inferiore per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04/04/2024