Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23259 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalle persone offese
NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Brindisi il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nata a Brindisi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Latiano (BR) il DATA_NASCITA
avverso il decreto dell’11/04/2024 del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Brindisi;
letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del loro comune difensore, NOME COGNOME ed NOME COGNOME impugnano il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindis dell’Il aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile con procedura “de plano”, a norma dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l’opposizione all’archiviazione loro proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel 1
Tribunale nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il delitto di cui all’art. 368, cod. pen..
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
A norma dell’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l’opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell’ipotesi di omessa indicazione, da parte dell’opponente, dell’oggetto dell’investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova.
Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
Tanto premesso, il presente ricorso dev’essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024.