Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27864 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Palermo il 10/10/1968 parte offesa nel procedimento
c/
COGNOME NOME nato a Bompietro il 01/05/1960
NOME NOME nato a Palermo il 15/09/1957
COGNOME NOME nato a Casoria il 17/08/1953
Torre NOME nato a Milano il 04/08/1955
COGNOME NOME nato a Perugia il 23/03/1962
COGNOME NOME nato a Palermo il 17/12/1975
COGNOME NOME nato a Palermo il 08/03/1951
COGNOME NOME nato a Palermo il 18/12/1962
NOME NOME nato a Benevento il 06/05/1989
COGNOME nata a Palermo il 14/03/1978
COGNOME NOME nato a Palermo il 20/03/1972
COGNOME NOME nato a Palermo il 04/11/1964
NOME nato a Palermo il 25/08/1964
Russo NOME nato a Palermo il 15/02/1982
NOME COGNOME NOME nata a Palermo il 27/04/1985
NOME NOME nato a Palermo il 09/01/1984
avverso il decreto del 31/03/2025 del GIP del TRIBUNALE di PALERMO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del suo difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 31 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile, con procedura ” de plano “, a norma dell’art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l’opposizione all’archiviazione presentata nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, in relazione a plurimi delitti di falsità ideologica in concorso, commessi da medici in servizio presso il reparto di chirurgia toracica dell’ARNAS Civico di Palermo, per non essere l’opponente persona offesa dai reati indicati e, inoltre, per l’insussistenza del fatto o, comunque, per l’assenza del necessario elemento soggettivo dei reati ipotizzati.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
Secondo l’art. 410bis , comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo se il giudice dichiara l’opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell’ipotesi di omessa indicazione, da parte dell’opponente, dell’oggetto dell’investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova.
Lo stesso art. 410bis , al successivo comma 3, stabilisce, però, che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
Tanto premesso, il presente ricorso dev’essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del ” favor impugnationis “, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282825), da individuare nel Tribunale di Palermo: tanto per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l ‘ ulteriore corso.
Così è deciso, 18/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME