Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 268 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 268 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposto da: COGNOME NOME nato a FILOTTRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato ad ANCONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
Nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a FABRIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FABRIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME CECILIA MARIA
avverso l’ordinanza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410 bis cod.
proc. pen. a vverso l’ordinanza di archiviazione del Gip del Tribunale della medesima città del 14 aprile 2025.
Avverso l ‘ordinanza propongono ricorso congiuntamente le persone offese COGNOME, COGNOME, COGNOME lamentando violazione di legge per difetto di integrazione del contraddittorio.
Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Va infatti evidenziato che l’ordinanza con cui il Tribunale decide sul reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile.
L’art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione, il Tribunale decide con ‘ordinanza non impugnabile’.
In virtù di tale previsione normativa, l’inammissibilità del ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione proposto avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 17535 del 23.03.2018 e, da ultimo, fra le altre, Sez. 5, n. 7988 del 26.02.2025).
A tale regola fanno eccezione i soli casi di manifesta abnormità del provvedimento impugnato; ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, né è, peraltro, in alcun modo dedotta dai ricorrenti.
Invero, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ancona quale giudice del reclamo non è abnorme, in quanto costituisce manifestazione di un potere espressamente riconosciuto al Tribunale dal codice di rito e i cui contenuti sono perfettamente conformi a quelli tipici previsti dall’art. 410-bis cod. proc. pen.; dunque, non ricorre alcuna deviazione dal modello procedimentale tipizzato dalla disposizione del codice di rito.
D’altra parte, la decisione sul reclamo non è ricorribile per RAGIONE_SOCIALEzione neppure in forza dell’art. 111 Cost., in quanto la garanzia prevista dal comma 7 della norma costituzionale riguarda esclusivamente le sentenze, non anche le ordinanze o i decreti di archiviazione e, per quanto qui di interesse, neppure le ordinanze non impugnabili adottate in sede di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. (in tal senso, Sez.6, ord. n. 17535/2018, cit.).
Va altresì precisato che per la giurisprudenza di questa Corte l’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv.
273875) ed eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf. Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l’ha emessa.
2.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 12 /12/2025 Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME