Reclamo Archiviazione: La Cassazione Fissa i Paletti dell’Impugnabilità
Il percorso per ottenere giustizia può essere complesso e irto di ostacoli procedurali. Un tema centrale in questo ambito è il reclamo archiviazione, lo strumento a disposizione della persona offesa per opporsi alla chiusura di un’indagine. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti di questo strumento, chiarendo quando un ricorso contro la decisione del tribunale è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Fatto e il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato per il reato di abuso d’ufficio. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva disposto l’archiviazione del caso. La persona offesa, ritenendo errata tale decisione, ha proposto opposizione, ma il GIP ha confermato la propria scelta.
Successivamente, la persona offesa ha utilizzato lo strumento del reclamo, previsto dall’articolo 410-bis del codice di procedura penale, portando la questione davanti al Tribunale in composizione monocratica. Anche in questa sede, tuttavia, il reclamo è stato respinto, confermando di fatto la chiusura definitiva delle indagini. Non arrendendosi, la parte offesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale della norma che limita l’impugnazione.
La questione sul reclamo archiviazione e l’inammissibilità
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due argomenti principali. In primo luogo, ha sostenuto che le decisioni del GIP e del Tribunale fossero ‘abnormi’, cioè talmente anomale e al di fuori degli schemi legali da giustificare un ricorso straordinario in Cassazione. In secondo luogo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 410-bis c.p.p., nella parte in cui impedisce di contestare nel merito la decisione di archiviazione, limitando il reclamo ai soli vizi procedurali.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura accelerata (de plano), basando la sua decisione su principi consolidati. I giudici hanno chiarito che l’articolo 410-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017), delinea un sistema di impugnazione molto rigido e specifico. Contro l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza, l’unico rimedio è il reclamo al tribunale. Questo reclamo, a sua volta, può essere proposto solo per specifici motivi di nullità, ovvero per violazioni del diritto al contraddittorio (art. 127, comma 5, c.p.p.).
La norma, quindi, non prevede un ulteriore grado di giudizio in Cassazione per contestare la decisione del tribunale sul reclamo. La Corte ha respinto categoricamente la tesi dell’abnormità, citando una sua precedente sentenza (n. 28583/2024) in cui si è stabilito che un’ordinanza di questo tipo, non essendo affetta da vizi ‘strutturali’ o ‘funzionali’ che la pongano al di fuori del sistema, non può essere considerata abnorme. Di conseguenza, non è impugnabile per cassazione. Anche le questioni di incostituzionalità sono state rigettate, richiamando altre pronunce (n. 18847/2018 e n. 32508/2018) che avevano già ritenuto infondate simili censure.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte riafferma la natura eccezionale e limitata del reclamo archiviazione. La volontà del legislatore è quella di definire rapidamente i procedimenti per cui non si ritiene di dover esercitare l’azione penale, evitando un’eccessiva proliferazione di impugnazioni. Per la persona offesa, ciò significa che le possibilità di contestare un’archiviazione si esauriscono, nel merito, con l’opposizione davanti al GIP. Il successivo reclamo al tribunale ha una funzione di controllo quasi esclusivamente procedurale, focalizzata sul corretto svolgimento del contraddittorio. Questa ordinanza serve come monito: insistere con un ricorso in Cassazione in questi casi non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza che rigetta un reclamo avverso un provvedimento di archiviazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che contro l’ordinanza che decide sul reclamo avverso l’archiviazione non è ammesso un ulteriore ricorso. L’impugnazione al tribunale tramite reclamo è l’unico rimedio previsto e può basarsi solo su specifici motivi di nullità procedurale.
Quando un provvedimento giudiziario è considerato ‘abnorme’ e quindi impugnabile anche fuori dai casi previsti?
Un provvedimento è ‘abnorme’ quando si pone completamente al di fuori del sistema processuale per vizi strutturali (se non è inquadrabile in alcun atto previsto dalla legge) o funzionali (se pur apparendo legittimo, determina una stasi del procedimento). In questo caso, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza di rigetto del reclamo non fosse affetta da alcuna abnormità.
Cosa prevede l’articolo 410-bis del codice di procedura penale in materia di archiviazione?
L’articolo 410-bis stabilisce che contro l’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’udienza in camera di consiglio si possa proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica. Tale reclamo è esperibile solo per i motivi di nullità legati alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come previsto dall’art. 127, comma 5, c.p.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 30/12/1975 parte offesa nel procedimento c/
NOME nato a BONDENO il 28/08/1953
COGNOME NOME nato a FERRARA il 18/08/1956
COGNOME NOME nato a FERRARA il 08/01/1966 COGNOME NOME nato a MONCALIERI il 13/12/1972 inoltre:
COGNOME nato a FERRARA il 12/05/1968
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di FERRARA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME parte offesa nell’ambito del procedimento n. 589/22 r.g.n.r., impugna l’ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica ha confermato il provvedimento reclamato ex art. 410-bis cod. proc. pen. con cui era stata disposta l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME COGNOME più altri per il deli .di cui all’art. 323 cod. pen.
Il ricorrente – previa svolta questione di legittimità costituzionale dell’art. 410-bis proc. pen. nella parte in cui impedisce l’impugnazione nel merito dell’ordinanza di archiviazione – deduce l’abnormità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari e del Tribunale in sede di reclamo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. L’art. 410-bis cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum -prevede che contro l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen. si pos a proporre esclusivamente reclamo al tribunale in composizione monocratica, impugnazione, tra l’altro esperibile per i soli motivi di nullità di c all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè per violazioni del contraddittorio ai sensi dei comm 3 e 4 di detta norma; più volte questa Corte si è pronunciata sull’insussistenza dell’abnormità dei provvedimenti emessi in detto contesto onde legittimarne l’impugnazione (in tal senso, cfr. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 che ha evidenziato come «l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizion della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.») e sulla prospettata incostituzionalità dell norme che precludono l’impugnazione nel merito dell’ordinanza del giudice delle indagini preliminari e del conseguente provvedimento di reclamo (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Rv. 272932; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025