Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16334 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Reggio Emilia il 17/11/1970 nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nata a Roma il 18/07/1978 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali insistono per l’accoglimento del ricorso; lette le memorie depositate dall’Avvocato NOME COGNOME il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, pronunciando in sede di reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso nei confronti dell’indagata per il reato di cui all’art.371-bis cod. pen., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da COGNOME ritenendo che quest’ultimo fosse qualificabile quale persona danneggiata dal reato, in quanto tale non avente diritto all’avviso ex art. 408 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza, la difesa ha formulato un articolato motivo di ricorso, preceduto dalla ricostruzione dei procedimenti penali scaturiti a seguito della denuncia presentata da COGNOME in ordine al reato di tentata concussione, nell’ambito del quale si procedeva all’escussione a s.i.t. del Sindaco pro tempore di Roma. A seguito dell’ordinanza di imputazione coatta emessa nel procedimento iscritto al n. 38448/22, il giudice per le indagini preliminari disponeva anche che il pubblico ministero provvedesse all’iscrizione del reato di cui all’art. 371-bis cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME
Il pubblico ministero procedeva alla suddetta iscrizione e, subito dopo, disponeva lo stralcio del procedimento avanzando richiesta di archiviazione, accolta de plano dal giudice per le indagini
preliminari, nonostante il ricorrente avesse richiesto di essere avvisato.
Successivamente, il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., omettendo di considerare che il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. tutela non solo l’interesse pubblico, ma anche quello del soggetto danneggiato dalle false dichiarazioni.
Il provvedimento impugnato, pertanto, risulterebbe adottato in violazione di legge e, al contempo, integrerebbe anche un atto abnorme.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Per consolidata giurisprudenza, cui si ritiene di dare continuità, il ricorso per cassazione, proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, Ł inammissibile (Sez.6, n. 12244 del 7/3/2019, Fascetto, Rv. 275723; Sez.5, n. 40127 del 9/7/2018, COGNOME, Rv. 273875).
L’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. prevede espressamente che l’ordinanza emessa in sede di reclamo non Ł ulteriormente impugnabile, tant’Ł che la giurisprudenza, nel ribadire il limite normativo, ha espressamente fatta salva la sola ipotesi dell’abnormità del provvedimento.
2.1. Nel caso di specie, tuttavia, non Ł ravvisabile alcun profilo di possibile abnormità dell’ordinanza impugnata.
L’atto processuale Ł abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioŁ nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale, che dà luogo ad una carenza di potere in astratto) ovvero se vi Ł una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell’ipotesi di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti, nel qual caso si ha una carenza di potere in concreto).
Ne consegue, pertanto, che Ł affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioŁ il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599).
Nel caso di specie, l’atto impugnato non Ł riconducibile ad alcuna delle due ipotesi di abnormità individuate dalla giurisprudenza.
L’atto, in particolare, non Ł sicuramente abnorme sotto il profilo strutturale, dato che l’ordinanza impugnata non Ł un atto ‘avulso’ dal sistema processuale, bensì Ł espressione di un potere espressamente riconosciuto al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. L’ordinanza de qua non Ł neppure riconducibile ad un’ipotesi di abnormità funzionale, posto che la stessa non determina una indebita stasi del processo, da intendersi come condizione di impossibilità di prosecuzione, bensì comporta la definizione del sub procedimento di archiviazione secondo la dinamica propria prevista dall’art. 410-bis cod. proc. pen.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME NOME