Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 154 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 154 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
persona offesa nel procedimento penale a carico di:
COGNOME NOME, nato a Viareggio il DATA_NASCITA (non ricorrente)
avverso il decreto emesso il 17/07/2025 dal Tribunale di Pisa, in composizione monocratica visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del foro di Genova che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO del foro di Pisa, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 17/07/2025 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha rigettato il reclamo presentato dalla persona offesa NOME COGNOME -in proprio e quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE -avverso il decreto con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico di COGNOME NOME (indagato per i reati di cui agli artt. 646 e 483 cod. pen.).
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso (pur articolato in tre punti) con il quale deduce violazione degli artt. 410, 410bis, 127 cod. proc. pen. (nonché degli artt. 111 e 112 Cost.). Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il decreto reclamato con il quale il G.i.p. aveva archiviato de plano il procedimento era illegittimo e nullo; ciò in quanto la persona offesa aveva tempestivamente proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, indicando le ragioni della sua infondatezza nonché le indagini suppletive da svolgere (la cui utilità o non superfluità è spiegata nel ricorso). Il G.i.p., a detta del ricorrente, non poteva dunque esimersi dal fissare l’udienza per la trattazione (in contraddittorio) dell’opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 comma 3 cod. proc. pen., come invece ha fatto. Il decreto di archiviazione era dunque nullo ai sensi dell’art. 410bis, comma 1, cod. proc. pen., e tale nullità era stata ritualmente eccepita nel reclamo proposto dalla persona offesa innanzi al giudice monocratico. Quest’ultimo giudice, tuttavia, aveva di fatto omesso di motivare sui motivi del reclamo, limitandosi ad affermare che a lui era demandato il solo controllo di legalità del provvedimento e che il G.i.p. aveva motivato correttamente sulla superfluità delle indagini suppletive.
Il 30/10/2025 il difensore dell’indagato NOME COGNOME ha depositato memoria difensiva nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell’art. 611. comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile avendo ad oggetto provvedimento non impugnabile.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, salva l’ipotesi in cui lo stesso risulti affetto da abnormità (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 -01, secondo la quale ‘è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione’ – in motivazione si è precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.). Si è altresì precisato che alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al
procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277433 -01, fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse affetto da abnormità strutturale il provvedimento del giudice che aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del reclamo, ritenendo che comunque la persona offesa potesse richiedere la revoca della decisione; nello stesso senso, per l’ipotesi di reclamo dichiarato tardivo Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693 -01, la quale ha escluso che l’ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, sia ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l’ha pronunciata).
Ciò premesso, nel caso in esame il provvedimento del Tribunale non presenta profili di abnormità. Al riguardo va ricordato giova premettere che secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte ‘è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo’ (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 01). Ciò detto, nel caso di specie tali profili di abnormità non sussistono in quanto, a ben vedere, il giudice monocratico, rispondendo (seppur in maniera succinta ai motivi del reclamo), ha ritenuto che il GRAGIONE_SOCIALEp. potesse legittimamente archiviare il procedimento de plano in quanto aveva reputato superflue le indagini suppletive indicate dalla persona offesa con argomenti che non era in suo potere valutare nel merito. Si tratta di motivazione che, condivisibile o meno che sia nel merito, non è certamente tale da consentire di affermare che il giudice procedente ha esercitato il suo potere al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite o che il provvedimento, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori del sistema organico della legge processuale.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso l’11/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME