Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento sul ricorso proposto da: c/ IGNOTI
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chies dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica ha rigettato il reclamo interposto nell’interesse di NOME COGNOME – nella qualità di persona offesa del reato di cui all’art. 660 cod pen. – avverso il decreto di archiviazione a carico di ignoti del 13/04/2022, del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, denunciando l’abnorrnità dell’impugnato provvedimento. Si imputa, infatti, alla persona offesa l’onere di allegare la denuncia primigenia rispetto alla successiva integrazione, non considerando come – proprio nell’integrazione stessa – vi fosse il riferimento sia alla querela, si relativo numero di procedimento penale. Ciò è in contrasto, inoltre, con il principio di diritto amministrativo dettato dall’art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000, che impone all’amministrazione dello Stato di non pretendere dal cittadino la produzione di documenti, che si trovino già in suo possesso.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
È anzitutto noto come l’art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 33, legge 23 giugno 2017, n. 103 (che ha contestualmente abrogato il previgente comma 6 dell’art. 409 del medesimo codice), nel ridisegnare i possibili esiti definitori del procedimento di archiviazione, consenta – nei casi di nulli dettati dai precedenti commi primo e secondo – la presentazione di un reclamo al Tribunale in composizione monocratica, nei confronti del provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari; non è però poi prevista, avverso la relativa decisione assunta all’esito di tale reclamo, l proposizione del ricorso per cassazione. L’utilizzo di tale mezzo di impugnazione, quindi, è ipotizzabile esclusivamente al ricorrere di un profilo di abnormità dell’att reclamato e non anche al fine di dedurne, impropriamente riconducendola alla categoria dell’abnormità, una pretesa illegittimità o erroneità aliunde ricavabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019 Fascetto COGNOME NOME C/ COGNOME NOME, Rv. 275723; si veda anche Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019 COGNOME NOME C/
COGNOME NOME, Rv. 277433, la quale, nel ribadire la non ricorribil provvedimento adottato a seguito di reclamo, a norma dell’art. 410-bis comma cod. proc. pen., ha individuato – quale unico rimedio esperibile avver decisione sul reclamo de quo la facoltà della persona offesa di avanzare richiesta di revoca del provvedimento, da inoltrarsi & medesimo dal giudice del reclamo)
Non sussiste, nel caso di specie, la lamentata abnormità dell’impugn provvedimento, profilo eventualmente idoneo, come detto, a rendere la decision assunta a seguito di reclamo ricorribile in sede di legittimità.
3.1. Si deve poi precisare come la categoria dogmatica dell’abnormi postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al co alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che – in ragione singolarità e stranezza del contenuto – risulti avulso dall’intero ordin processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare stregua di una manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all’e del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, oltrepassan ragionevole limite. Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i conc abnormità strutturale e abnormità funzoonale; la prima categoria ric allorquando l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge proces mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l’atto stesso, sepp intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stas processo e l’impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento d atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o della realizzazione di una violazione di legge nell’esercizio dell’azione penale (tra le altre, Sez. U, del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 20 P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell’indebita regressione procedimento (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238 – 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272593 – 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273651 – 01) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Nella vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio argornentazioni del ricorso non si risolvono nella denunzia di una abnormità di strutturale o funzionale, legata agli errori di fatto e di diritto in cui sare il Giudice monocratico, tali da rendere il provvedimento irragionevole. La st enunciazione della connotazione di abnortnità, contenuta nell’at impugnazione, infatti, si limita a segnalare genericamente come il provvedime impugnato sia – in ipotesi difensiva – «affetto da irragionevolezza».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per riten il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissib conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.