Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di Termini imerese
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta memoria depositata dalla difesa dell’indagata NOME, che ha concluso in senso conforme al P.G. ;
letta memoria depositata dalla difesa del ricorrente, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Termini Imerese, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il medesimo Tribunale in data 18 giugno 2024, depositato il 24 giugno 2024, nel procedimento penale iscritto nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’articolo 590 bis cod.pen. .
Il procedimento trae origine da un sinistro stradale che aveva causato gravissime lesioni a NOME. I familiari, sin dall’inizio, chiedevano di essere avvisati dell’eventuale domanda di archiviazione; nondimeno, il G.i.p. del Tribunale di Milano, su richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione, senza che alcun avviso fosse comunicato.
Il difensore delle persone offese, venuto informalmente a conoscenza della possibile definizione del procedimento, presentava il 11 luglio 2024 istanza di accesso agli atti per verificare le ragioni dell’omessa notifica. L’autorizzazione del P.M. interveniva solo il 17 luglio 2024 e il materiale accesso al fascicolo era possibile soltanto il 20 settembre 2024, quando venivano estratte le copie.
Il 26 settembre 2024, il difensore proponeva tempestivo reclamo, evidenziando di aver avuto conoscenza effettiva del decreto solo il 20 settembre.
Il Tribunale ha dichiarato il reclamo tardivo, ritenendo che già l’istanza dell’11 luglio – in cui era riportata la dicitura ‘indice+rich+decr archiviazione’ – dimostrasse che il difensore fosse a conoscenza del provvedimento di archiviazione; pertanto, il termine di quindici giorni, da calcolarsi a partire dalla suddetta data, era inutilmente decorso. Ha aggiunto che il mancato rilascio immediato di copie non incideva sul termine, poiché l’interessato avrebbe potuto comunque consultare gli atti o sollecitarne la consegna.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione, denunciando violazione dell’art.410-bis cod. proc. pen. ed errore percettivo.
Il ricorrente deduce che l’effettiva conoscenza del decreto – necessaria per articolare il reclamo – sarebbe avvenuta il 20 settembre.
Il ricorrente richiama inoltre la giurisprudenza CEDU (Petrella; RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE) in tema di diritto effettivo della vittima all’accesso agli atti, deducendo che tale prerogativa sarebbe stata compromessa da una falsa percezione del contenuto della prima istanza da parte del giudice del reclamo. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al Tribunale per una nuova valutazione.
Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’indagata COGNOME NOME deposita memoria, concludendo in senso conforme al P.G. .
La difesa del ricorrente deposita memoria, con la quale chiede l’accoglimento del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
L’art. 410 bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, individua un modello di controllo sull’archiviazione che si articola in due fasi: la decisione del giudice per le indagini preliminari e il successivo vaglio, su impulso della parte offesa, da parte del giudice del reclamo.
La modifica ha contestualmente eliminato la precedente previsione contenuta nel comma 6 dell’art. 409 cod. proc. pen.; inoltre, per espressa previsione del terzo comma della disposizione da ultima richiamata, l’ordinanza con la quale viene deciso il reclamo non è impugnabile.
Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è possibile ricorrere per cassazione avverso tale ordinanza e che, qualora il ricorso venga comunque proposto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del citato art. 591 comma 1 lett. b) c.p.p.
Né è sostenibile, che l’espressa inoppugnabilità della suddetta ordinanza non sia di ostacolo alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la medesima, in quanto l’inviolabilità del diritto di difesa sancita dall’art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento imporrebbe una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 410-bis c.p.p. nel senso per l’appunto dell’ammissibilità del rimedio. In proposito deve innanzi tutto essere ricordato come l’art. 111 comma 7 Cost. elevi a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso per definizione che l’ordinanza in questione possa essere ricondotta a tale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che la stessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus – stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall’art. 414 c.p.p. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, COGNOME c/ Ferrari, Rv. 273875, in motivazione, par. 3).
È stato altresì chiarito in più occasioni che tale preclusione non subisce eccezioni, salva l’ipotesi dell’abnormità dell’atto (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 – 01). È consentito cioè il ricorso per cassazione soltanto quando la decisione del giudice del reclamo, pur formalmente qualificabile come ordinanza, presenti caratteri tali da collocarla fuori dal sistema normativo, o perché assume contenuti estranei alle attribuzioni del giudice, oppure perché determina una stasi del procedimento non altrimenti rimediabile.
Nel caso in esame, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la tardività del reclamo, sostenendo che l’errata lettura dell’istanza di accesso agli atti avrebbe profondamente
inciso sulla decisione, determinando una lesione del diritto al contraddittorio e una compressione del diritto della persona offesa di partecipare al procedimento.
L’errore denunciato attiene alla corretta individuazione del dies a quo per la proposizione del reclamo.
Questa Corte ha già affermato che l’ordinanza del Tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l’archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l’ha pronunciata. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, dep. 16/07/2021, Rv. 281693).
In effetti, l’ordinamento offre un rimedio per questo tipo di evenienze, costituito dalla possibilità di revoca del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo ha emesso.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’istanza con cui si contesta il presupposto fattuale su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice, poiché è lui il naturale destinatario del potere di eliminare o correggere le proprie decisioni quando risultino viziate da un errore di percezione o da una falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956).
Questa possibilità non è esclusa dal fatto che l’art. 410-bis qualifichi l’ordinanza come non impugnabile.
L’istituto dell’impugnazione e la facoltà di revoca si collocano su piani diversi. La non impugnabilità esclude soltanto l’accesso ai mezzi di gravame disciplinati dal codice; non incide invece sui poteri del giudice di correggere errori che riguardano la formazione della sua volontà decisoria. È dunque coerente con il sistema riconoscere, anche nel procedimento di reclamo contro l’archiviazione, la possibilità di rimettere al giudice del reclamo la valutazione della sussistenza di un errore di fatto che abbia determinato una decisione erronea.
Né risultano fondati i profili di contrasto con l’art. 24 della Carta Fondamentale, atteso che la prospettazione della violazione del diritto di difesa, per effetto della esclusione del ricorso alla giurisdizione di legittimità avverso una decisione di seconda istanza priva di contenuti propriamente decisori ed afferente un esito processuale caratterizzato dalla precarietà in quanto revocabile, implica la necessità di “prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all’infinito”, in contrasto con l’assetto ordinamentale vigente ( così Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717, in motivazione, par.5).
Analogamente, non hanno fondamento i dubbi di compatibilità con la Convenzione EDU dal momento che alcuna norma, e in particolare gli artt. 6 e 13 della CEDU, prevede la generalizzata necessità di verifica in relazione ad ogni provvedimento giudiziario. Infatti, la garanzia del doppio grado di giurisdizione è limitata al caso di condanna «in materia penale», e alla stessa accede la
facoltà per il legislatore interno sia di delimitare i motivi di impugnazione, sia di prevedere eccezioni (Sez. 6, n. 17535/2018 cit.).
Va, altresì, chiarito che contrariamente a quanto assume il ricorrente il diritto al contraddittorio assicurato in fase di reclamo è di natura squisitamente cartolare in quanto, pur essendo prevista la fissazione dell’udienza per decidere sul reclamo, non è contemplata la facoltà delle parti (sostanziali e tecniche) di intervenire, bensì la possibilità di presentare memorie fino a cinque giorni prima della data fissata. A fronte di eventuali violazione del diritto al contraddittorio così strutturato la giurisprudenza di legittimità riconosce al reclamante la possibilità di esperire il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo (in tal senso, Sez. 2, n. 35192 del 23/10/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 3 44133 del 26/09/2019, COGNOME ci Bottari, Rv. 277433; Sez. 6, n. 20845 del 26/04/2018, P.O. in proc. Cecchi, Rv. 272956; Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, cit.; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, COGNOME c/ Ferrari, Rv. 273875).
Alla luce di tali principi, il rimedio azionato dal ricorrente risulta inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME