Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 28/12/2022, il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 136730/2022 RGNR che era stato iniziato, per il reato di truffa e nei confronti di ignoti, a seguito della denun querela che era stata presentata il 08/09/2022 da NOME COGNOME.
Avverso tale decreto di archiviazione del 28/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 408, comma 2, e 410-bis cod. proc. pen., «eventualmente» anche in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice.
Il COGNOME deduce la nullità dell’impugnato decreto di archiviazione, ai sensi degli art. 408, comma 2, e 410-bis cod. proc. pen., per essere stato tale provvedimento emesso senza che gli fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione, nonostante egli, nella propria denuncia-querela, avesse dichiarato
di volere essere informato, quale persona offesa dal reato, circa l’eventuale archiviazione.
Come è stato precisato dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825-01), a seguito dell’inserimento, a opera dell’art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, dell’art. 410bis cod. proc. pen., ai sensi del comma 3 di tale articolo, il rimedio esperibile avverso il decreto di archiviazione che sia stato pronunciato senza che sia stato dato avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta è costituito dal reclamo della persona offesa innanzi al tribunale in composizione monocratica, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Ne discende che, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’impugnazione proposta dal COGNOME deve essere riqualificata come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., e deve essere quindi trasmessa al Tribunale di Roma, il quale, in composizione monocratica, dovrà procedere all’esame della stessa impugnazione, così riqualificata, alla stregua della sua