Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8406 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 8406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto:
dalla persona offesa NOME nato a Pisticci il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nata a Pisticci il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/09/2025 del g.i.p. presso il Tribunale di Matera udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con decreto di archiviazione del 10/09/2025 il g.i.p. presso il Tribunale di Matera ha deciso, con provvedimento de plano, l’archiviazione della denuncia querela del 25/02/2022 sporta da COGNOME NOME, per ipotesi di reato a carico di COGNOME NOME per il reato di usurpazione o di invasione di terreno.
Il denunciante proponeva opposizione ex art 410 cod. proc. pen., che il g.i.p. riteneva inammissibile.
Il ricorrente chiede la nullità del decreto impugna, sottolineando la sostanziale abnormità del provvedimento, per avere, il giudice disposto
l’archiviazione senza fissare l’udienza camerale nonostante la rituale proposizione di un’opposizione specifica; in via subordinata, chiede la riqualificazione del ricorso ex art. 410-bis cod. proc. pen.
E’ stata depositata memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.
Va premesso che non si è in presenza di atto abnorme, avendo il ricorrente censurato esclusivamente la violazione del contraddittorio camerale conseguente all’illegittima adozione di un provvedimento di archiviazione “de plano” in presenza di opposizione.
In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione emesso “de plano” a fronte del dissenso motivato dell’opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., mentre l’ordinanza definitoria del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.
La cd. Riforma Orlando ha infatti modificato la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, composizione monocratica, quale organo deputato all’esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione; l’art. 410-bis cod. proc. pen., in particolare, prevede che l’interessato possa ricorrere al tribunale in composizione monocratica avverso il decreto di archiviazione del g.i.p. che dichiari l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’art. 410, comma 1, che onera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilità, «l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (Sez. 5 n.13400 del 12.1.2016, Rv 266664-0; Sez. 3, Ordinanza n. 10404 del 16/01/2025 Rv. 287775 – 011), circostanza verificatasi nel caso in esame.
Ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti trasmessi al Tribunale di Matera, in composizione monocratica.
Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera, in composizione monocratica. Così è deciso, 04/02/2026
Il Presidente
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
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NOME