Reclamo Archiviazione: La Cassazione e la Corretta Via Procedurale
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta procedura da seguire per contestare un decreto di archiviazione. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017, il ricorso in Cassazione non è più il rimedio esperibile, essendo stato sostituito dal reclamo archiviazione dinanzi al Tribunale. La Suprema Corte, con questa decisione, non si limita a sanzionare l’errore, ma applica il principio di conservazione degli atti, riqualificando l’impugnazione e indirizzando il procedimento verso il giudice competente.
I Fatti del Caso: Dall’Opposizione al Ricorso
Il caso nasce dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Tivoli di archiviare un procedimento per il reato di minaccia. La persona offesa si era opposta alla richiesta di archiviazione, ma il G.i.p. aveva dichiarato la sua opposizione inammissibile, confermando la fondatezza della richiesta di archiviazione.
Contro questa decisione, la persona offesa, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio del provvedimento (la cosiddetta ‘abnormità funzionale’) per la mancata disposizione di indagini integrative e per l’assenza di motivazione sul punto.
La Decisione della Cassazione: il reclamo archiviazione come unico rimedio
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rilevato un aspetto preliminare e decisivo: l’erroneità del mezzo di impugnazione scelto. Il provvedimento del G.i.p. era stato emesso dopo l’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha introdotto una specifica procedura per contestare i decreti di archiviazione.
L’impatto della Riforma e l’art. 410-bis c.p.p.
La norma di riferimento è l’art. 410-bis del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che contro il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p., la persona offesa può presentare un reclamo archiviazione al Tribunale in composizione monocratica. Questo nuovo strumento ha di fatto sostituito il precedente ricorso per Cassazione per i vizi di procedura.
Il Principio di Conversione dell’Impugnazione
Invece di dichiarare semplicemente inammissibile il ricorso, la Corte ha applicato un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la conservazione degli atti giuridici. In base all’art. 568, comma 5, c.p.p., quando un’impugnazione viene proposta a un giudice incompetente, quest’ultimo deve trasmettere gli atti al giudice competente. La Corte ha quindi qualificato l’atto presentato non come un ricorso per Cassazione, ma come il reclamo archiviazione previsto dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è puramente processuale. Si evidenzia che il provvedimento impugnato è stato adottato sotto il vigore della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 103 del 2017. Il terzo comma dell’art. 410-bis c.p.p. è inequivocabile nell’individuare nel reclamo al Tribunale l’unico mezzo di impugnazione possibile. Pertanto, la Corte non entra nel merito dei motivi sollevati dal ricorrente (l’abnormità del provvedimento), ma si limita a constatare l’errore procedurale e a correggerlo, disponendo la trasmissione degli atti al giudice naturale previsto dalla legge: il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di seguire scrupolosamente le norme procedurali, specialmente a seguito di riforme legislative. La decisione sottolinea due punti chiave:
1. Chiarezza del Rimedio: Contro i decreti di archiviazione, lo strumento corretto è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e non più il ricorso per Cassazione, se non in casi specifici non ricorrenti nella fattispecie.
2. Principio del Favor Impugnationis: L’errore nella scelta del mezzo di impugnazione non comporta necessariamente una declaratoria di inammissibilità. Grazie al principio di conversione, l’atto può essere riqualificato e trasmesso al giudice competente, garantendo comunque alla parte la possibilità di far valere le proprie ragioni nella sede corretta. Ciò tutela il diritto di difesa e l’economia processuale.
Qual è il rimedio corretto contro un decreto di archiviazione emesso dopo l’entrata in vigore della L. n. 103/2017?
Il rimedio corretto previsto dalla legge è il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, come stabilito dall’art. 410-bis del codice di procedura penale.
Cosa accade se si propone un ricorso per Cassazione invece del reclamo previsto dalla legge?
L’impugnazione non viene dichiarata inammissibile. In applicazione dell’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione qualifica l’atto come reclamo e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, che è il Tribunale.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso di trasmettere gli atti al Tribunale di Tivoli?
Perché, secondo l’art. 410-bis c.p.p., il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica è il giudice funzionalmente competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 32088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ZAGAROLO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/ COGNOME NOME nato a ZAGAROLO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, all’esito dell’udienza camerale ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata inammissibile l’opposizione della persona offesa NOME COGNOME, rilevando inoltre la fondatezza nel merito della richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, disponeva l’archiviazione.
Avverso il decreto ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo, con il quale deduce abnormità funzionale del provvedimento impugnato, non avendo il G.i.p. disposto le richieste indagini suppletive e non avendo motivato in ordine alla superfluità delle stesse, determinando una stasi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche e superflue, in quanto la richiesta COGNOME riguardava solo l’indagine relativa ai COGNOME poteri del COGNOME presidente dell’associazione che aveva estromesso, a suo dire, l’opponente. Inoltre, il G.i.p. valutava anche nel merito l’ipotesi accusatoria, escludendo la rilevanza penale della condotta, non integrante alcuna minaccia o violenza, come risultava dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti, peraltro non risultando configurabile il delitto abuso di ufficio, per l’assenza della qualità di pubblico ufficiale dell’indagato e per l’assenza di una violazione di legge, dovendo la vicenda essere ricondotta a ambiti civilistici.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato è stato adottato nel vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc. pen
Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.
Pertanto, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Tivoli in composizione monocratica.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli.