Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40102 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in NIGERIA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/ COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni depositate dalla Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME;
letta la memoria depositata da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria depositata da ll’AVV_NOTAIO vvocato NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto del 3 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 113, 40 cpv. e 589 cod. pen., commesso in Torino in data 11 agosto 2023 (decesso di NOME avvenuto presso la Casa circondariale di Torino), rigettando l’opposizione avanzata dalla persona offesa , COGNOME NOME.
Avverso detto decreto, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, in
relazione all’art. 410 cod. proc. pen., per avere il GIP disposto de plano l’archiviazione del procedimento per ritenuta inammissibilità dell’atto di opposizione. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari , pur affermando l’inammissibilità dell’opposizione per la carenza di indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, avrebbe in realtà respinto nel merito l’opposizione, con ciò violando le regole del con traddittorio e soprattutto il vaglio preliminare di ammissibilità dell’atto oppositivo, superato il quale dovrebbe instaurarsi appunto il confronto tra le parti in sede di camera di consiglio.
Erano, infatti, stati indicati con chiarezza gli oggetti dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (audizione RAGIONE_SOCIALE Garante nazionale RAGIONE_SOCIALE diritti RAGIONE_SOCIALE personale, l’audizione del mediatore culturale e dell a funzionaria giuridico pedagogica, l’effettuazione di un supplemento di consulenza medico legale) con precipua indicazione RAGIONE_SOCIALE finalità connesse a ciascuna richiesta. Il GIP avrebbe dunque dovuto fissare udienza camerale, procedendo nel merito RAGIONE_SOCIALE valutazione, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia convertito in reclamo ex art. 410-bis cod.proc.pen.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, per gli indagati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’indagato COGNOME NOME, hanno depositato memorie chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso per cassazione, come chiesto dal Procuratore Generale, deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
L’art. 410 -bis cod. proc. pen., in tema di ‘nullità del provvedimento di archiviazione’, prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione.
In particolare, il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 -bis dell’articolo 408 e al comma 1 -bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto, senza che sia stato presentato l’atto di opposizione . Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1.
Il comma 3, invece, individua il giudice a cui indirizzare il reclamo avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari: nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del
provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.
Si tratta dunque di un rimedio -il reclamo al tribunale in composizione monocratica -che l’odierno ricorrente non ha, invece, attivato.
Deve pertanto convertirsi l’odierno ricorso in reclamo e devono trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen., che, al comma 5, dispone che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art.410 bis cod.proc.pen. dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Torino per l’ulteriore corso. Così è deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME