Reclamo Archiviazione: La Cassazione Chiarisce la Procedura Corretta
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del giusto mezzo di impugnazione è fondamentale. Un errore può portare a ritardi o, nei casi peggiori, all’inammissibilità della propria richiesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: come contestare un decreto di archiviazione. La Suprema Corte ha ribadito che lo strumento corretto è il reclamo archiviazione ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p., e non il ricorso diretto per Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla persona offesa in un procedimento penale. Quest’ultima si era opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Forlì, tuttavia, aveva emesso un decreto con cui dichiarava inammissibile tale opposizione, di fatto chiudendo il procedimento.
Contro questa decisione, la persona offesa ha proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, ritenendo violati i propri diritti. Si è quindi posta la questione preliminare sulla correttezza dello strumento processuale utilizzato.
La Conversione del Ricorso in Reclamo Archiviazione
La Corte di Cassazione, prima di entrare nel merito della vicenda, ha analizzato la procedura seguita. I giudici hanno evidenziato come la riforma introdotta con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando) abbia modificato in modo sostanziale le modalità di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione.
In particolare, è stato introdotto l’articolo 410-bis del codice di procedura penale, che prevede espressamente il reclamo archiviazione come unico rimedio esperibile. Questo significa che la parte che si ritiene lesa dal decreto di archiviazione deve presentare un reclamo al medesimo Tribunale che ha emesso il provvedimento, il quale deciderà in composizione collegiale.
Di conseguenza, il ricorso per Cassazione è stato considerato un mezzo di impugnazione errato. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, la Corte non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ne ha disposto la conversione in reclamo. Gli atti sono stati quindi trasmessi al Tribunale di Forlì, identificato come l’organo funzionalmente competente a decidere sulla questione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su una stretta interpretazione della normativa vigente. La Legge 103/2017 ha introdotto una specifica procedura per garantire un secondo grado di giudizio di merito contro i decreti di archiviazione, individuando nel reclamo al tribunale collegiale la sede naturale per tale valutazione. Il ricorso per Cassazione, invece, è un rimedio straordinario, limitato ai soli vizi di legittimità.
Permettere un ricorso diretto alla Suprema Corte scavalcherebbe il grado di giudizio previsto dal legislatore. La conversione dell’atto, pertanto, non è solo un formalismo, ma una scelta che garantisce il rispetto del doppio grado di giurisdizione e indirizza correttamente la domanda di giustizia della parte offesa verso il giudice competente. La Corte agisce come custode delle regole processuali, assicurando che ogni questione sia trattata nella sede appropriata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’indicazione pratica di fondamentale importanza per le vittime di reato e i loro difensori. Per contestare un decreto di archiviazione emesso da un GIP, è obbligatorio utilizzare lo strumento del reclamo previsto dall’art. 410-bis c.p.p. Tentare la via del ricorso per Cassazione è proceduralmente errato e, sebbene la giurisprudenza tenda alla conversione dell’atto per salvaguardarne gli effetti, comporta un inevitabile allungamento dei tempi processuali. La decisione riafferma la volontà del legislatore di creare un filtro specifico per le contestazioni in materia di archiviazione, affidandole a un giudice di merito prima di un eventuale e successivo controllo di legittimità.
Come si può contestare un decreto di archiviazione dopo la riforma del 2017?
Dopo la riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017, il decreto di archiviazione può essere contestato unicamente attraverso il “reclamo” ai sensi dell’art. 410-bis del codice di procedura penale, da presentare allo stesso Tribunale che ha emesso il provvedimento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per Cassazione invece di un reclamo contro l’archiviazione?
La Corte di Cassazione, in base all’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, converte il ricorso in reclamo e trasmette gli atti al Tribunale competente per la decisione, senza entrare nel merito della questione.
Chi è il giudice competente a decidere sul reclamo contro l’archiviazione?
Il giudice competente a decidere sul reclamo è il Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso il decreto di archiviazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SANTA SOFIA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento ci
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di FORLI’ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Forlì che dichiara inammissibile l’opposizione della persona offesa;
che, con la riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il provvedimento di archiviazione è solo reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.;
che, pertanto, il ricorso, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va convertito in reclamo e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Forlì competente a decidere sull’opposizione;
PQM
Converte il ricorso in reclamo e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente