Reclamo 35-ter Inammissibile: la Cassazione Fissa i Paletti
Il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario rappresenta una tutela fondamentale per i diritti dei detenuti. Tuttavia, il suo utilizzo deve rispettare precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un reclamo 35-ter inammissibile non può essere semplicemente riproposto se basato sulle stesse argomentazioni già respinte, pena una nuova declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un detenuto presentava un reclamo ai sensi dell’art. 35-ter lamentando le condizioni di detenzione subite in diversi istituti penitenziari. Il Magistrato di Sorveglianza competente accoglieva parzialmente il reclamo per il periodo trascorso in un istituto, ma lo dichiarava inammissibile per i periodi relativi ad altri due istituti. La ragione dell’inammissibilità risiedeva nel fatto che la richiesta era una mera riproposizione di un’istanza precedente, già esaminata e decisa.
Contro questa decisione, il detenuto proponeva un ulteriore reclamo al Tribunale di Sorveglianza, il quale però confermava la decisione del primo giudice, ribadendo l’operatività della cosiddetta “preclusione del giudicato esecutivo”: una volta che un giudice si è pronunciato, la stessa questione non può essere ripresentata.
Il Ricorso in Cassazione e il concetto di reclamo 35-ter inammissibile
Il difensore del detenuto ricorreva infine in Cassazione, sollevando due motivi principali: la violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter e la nullità dell’ordinanza per mancanza e illogicità della motivazione. La difesa si concentrava sulla parte della decisione che aveva ritenuto inammissibile il reclamo per i periodi di detenzione già oggetto di una precedente valutazione, sostenendo che il Tribunale non avesse motivato adeguatamente la sua scelta.
L’argomentazione difensiva mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito, contestando la logica seguita dal Tribunale di Sorveglianza nel ritenere preclusa la discussione su quelle specifiche frazioni di pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti essenziali sui limiti di questo tipo di impugnazione. In primo luogo, i giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano generici. Essi si limitavano a criticare la mancata valutazione di dati di fatto, senza però presentare elementi di novità rispetto alle istanze precedenti, già esaminate e respinte. In pratica, il ricorrente non si era confrontato con la reale motivazione del provvedimento impugnato, ovvero l’esistenza di una precedente decisione sulla stessa identica questione.
Il punto dirimente, tuttavia, risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione avverso le decisioni ex art. 35-ter. La Corte ha ricordato che, ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo, tale ricorso è proponibile per la sola violazione di legge. Questo significa che non è possibile contestare davanti alla Cassazione la logicità o la coerenza della motivazione del giudice di merito. Il ricorrente può solo lamentare che il giudice abbia applicato male o non abbia applicato una norma di legge.
Nel caso di specie, la richiesta di valutare la “illogicità” della motivazione esulava completamente dai poteri della Corte di Cassazione, rendendo il ricorso intrinsecamente inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale di economia processuale e certezza del diritto: non è possibile riproporre all’infinito la stessa istanza se non emergono fatti nuovi e rilevanti. Per quanto riguarda specificamente il reclamo 35-ter inammissibile, la decisione chiarisce che il ricorso in Cassazione è uno strumento a critica vincolata. Non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve limitarsi a denunciare specifici errori di diritto. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria sottolinea ulteriormente l’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi legalmente ammissibili.
Quando un reclamo per le condizioni di detenzione (art. 35-ter) viene dichiarato inammissibile?
Un reclamo viene dichiarato inammissibile principalmente quando è una mera riproposizione di una precedente istanza già esaminata e decisa, senza che vengano presentati nuovi elementi di fatto.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una decisione sul reclamo 35-ter lamentando che la motivazione è illogica?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso tali decisioni è proponibile solo per “violazione di legge”, escludendo la possibilità di censurare la logicità o la completezza della motivazione del giudice di merito.
Cosa significa “preclusione del giudicato esecutivo” nel contesto di questa ordinanza?
Significa che una questione già esaminata e decisa in modo definitivo da un’autorità giudiziaria (in questo caso, le condizioni di detenzione in specifici istituti per un certo periodo) non può essere nuovamente sottoposta a giudizio, impedendo così la riproposizione della stessa istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell’interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l’istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di Santa Maria Capua Vetere e Carinola.
Rilevato che i due motivi proposti, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (nullità dell’ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter Ord. pen.; nullità dell’ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione), articolano doglianze con riferimento alla parte dell’ordinanza relativa ai due istituti per i quali è stata ritenuta operante la preclusione del giudicato esecutivo, con riferimento ai periodi di detenzione sofferti presso gli istituti di Carinola e Sant Maria Capua Vetere.
Ritenuto che i predetti motivi di ricorso sono inammissibili perché si limitano a censurare, peraltro in forma generica, la mancata valutazione di dati di fatto, neppure presentati come novità rispetto alle precedenti istanze esaminate e respinte, omettendo così di confrontarsi con la motivazione posta alla base provvedimento impugNOME, la quale non risulta mancante e che, in questa sede, non può essere valutata nella sua logicità, come richiesto dal ricorrente, essendo il ricorso per cassazione proponibile per la sola violazione di legge ai sensi dell’art. 35 -ter, comma 4-bis, Ord. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente