Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 23426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in India il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 05/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, all’esito di udienza in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile – per essere stata proposta oltre il termine decadenziale di mesi sei dalla cessazione della carcerazione – la domanda di risarcimento ex art.35-ter ord. pen. avanzata in data 27 luglio 2023 da NOME con riferimento ai periodi di detenzione da lui sofferti dal 6 agosto 2012 al 10 giugno 2013 e dal 6 giugno 2017 al 28 febbraio 2018 presso la Casa circondariale di Catanzaro.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.35-ter ord pen. 546 del codice di rito, 111, comma 6, Cost. e 3 CEDU ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Magistrato di sorveglianza ha erroneamente ritenuto intervenuta la decadenza poiché non ha tenuto conto che i periodi oggetto della richiesta erano relativi alla carcerazione preventiva e che, avendo egli iniziato ad espiare la pena definitiva a partire dal 7 aprile 2021 la domanda era ammissibile, poiché il termine di decadenza decorre dall’inizio della espiazione della pena definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione va qualificata come reclamo e trasmessa per competenza al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, avendo il Magistrato di sorveglianza deciso, con ordinanza, dopo l’udienza nel contraddittorio tra le parti.
Invero, ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. «salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso» alle parti (comma 1).
2.1. Avverso tale decisione è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza (comma 4), il cui provvedimento è ricorribile per cassazione (comma 4-bis). Si tratta di un modulo procedimentale alternativo e non concorrente rispetto a quello previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 35-bis ord. pen. per il solo caso di manifesta inammissibilità del reclamo che debba essere
dichiarata prima della fissazione dell’udienza camerale partecipata. In tal caso, il giudice pronuncia decreto inaudita altera parte ricorribile per cassazione.
2.2. Pertanto, una volta che (come avvenuto nel caso di specie) sia stato incardinato il procedimento partecipato di cui all’art. 35 -bis ord. pen., lo schema procedimentale da seguire resta quello partecipato anche laddove il Magistrato di sorveglianza non si sia pronunciato sul merito del reclamo, dichiarando l’istanza inammissibile. Va in questo senso ribadito il principio secondo il quale «avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza resa sull’istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione è ammesso il reclamo al Tribunale di sorveglianza ex art. 35 -bis, comma quarto, ord. pen., salvo che il Magistrato di sorveglianza dichiari l’inammissibilità della richiesta, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal primo comma del predetto art. 35-bis), perché in tal caso il provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cassazione» (Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv.264237).
Poiché l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568, comma 5 cod. proc. pen., deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto da NOME deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art.35-bis, comma 4, ord. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 2 maggio 2024.