Recidiva Stupefacenti: La Cassazione Conferma l’Aumento di Pena
L’applicazione della recidiva stupefacenti rappresenta un punto cruciale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti per giustificare un aumento di pena basato sui precedenti penali dell’imputato e ha ribadito i criteri per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere come la giurisprudenza valuta la pericolosità sociale del reo nel contesto dei reati legati alla droga.
Il Caso: Condanna per Spaccio e Ricorso in Cassazione
Due soggetti, un uomo e una donna, sono stati condannati in Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/1990. Le pene inflitte erano rispettivamente di tre anni di reclusione e 8.000 euro di multa per l’uomo, e di cinque anni e 20.000 euro di multa per la donna. Entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza.
L’uomo contestava la motivazione relativa all’applicazione della recidiva e alla quantificazione della pena. La donna, oltre a contestare la recidiva, lamentava la mancata qualificazione del reato come “fatto di lieve entità”, previsto dal comma 5 dello stesso articolo, che avrebbe comportato una pena molto più mite.
La Valutazione della Recidiva Stupefacenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze di entrambi i ricorrenti in merito all’applicazione della recidiva. Per la Suprema Corte, la motivazione della sentenza d’appello era adeguata e in linea con i principi consolidati.
Nel dettaglio:
– Per l’uomo, i giudici hanno valorizzato un precedente specifico e definitivo del 2018 per detenzione a fini di spaccio, considerandolo una chiara espressione di una “maggiore inclinazione a delinquere”.
– Per la donna, la Corte d’Appello aveva evidenziato ben due condanne definitive per reati legati agli stupefacenti e altre tre per reati contro il patrimonio. La ripetizione degli illeciti e la loro crescente gravità sono state considerate indicative di una spiccata pericolosità sociale.
La Cassazione ha ribadito che l’aumento di pena per la recidiva facoltativa è giustificato quando la nuova condotta criminale rivela una maggiore capacità a delinquere del reo, come dimostrato dai precedenti specifici.
La Quantificazione della Pena
Per quanto riguarda la lamentela dell’uomo sulla pena base (fissata in 4 anni e 6 mesi), la Corte ha osservato che tale pena non superava la “media edittale” prevista dalla legge. Di conseguenza, non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata da parte del giudice di merito per giustificare lo scostamento dal minimo.
L’Esclusione del Fatto di Lieve Entità
Un punto centrale del ricorso della donna era il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, spiegando che la valutazione deve essere complessiva e basata su tutti gli indici previsti dalla norma.
Nel caso specifico, sono stati considerati elementi ostativi:
1. Il dato quantitativo: la cocaina sequestrata avrebbe permesso di ricavare 143 dosi.
2. La logistica: la disponibilità di una cantina adibita a luogo di stoccaggio e di attrezzature per il confezionamento (due macchine per saldare le buste).
3. Il contesto generale: la contestuale disponibilità di oltre 8 kg di hashish e la presenza di una contabilità dello spaccio.
Questi elementi, nel loro insieme, delineavano un quadro di stabile inserimento nel narcotraffico, incompatibile con la qualificazione di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello sono state giudicate coerenti, logiche e allineate con la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite. La valutazione della recidiva si è basata su elementi concreti (precedenti specifici, ripetitività delle condotte) che indicavano una propensione al crimine. Allo stesso modo, l’analisi per escludere il fatto di lieve entità non si è fermata al solo dato quantitativo, ma ha abbracciato tutti gli aspetti dell’azione criminale, rivelando un’organizzazione non occasionale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la presenza di precedenti penali specifici, specialmente in materia di recidiva stupefacenti, può legittimamente portare a un aumento della pena se il giudice ritiene che essi dimostrino una maggiore pericolosità sociale. In secondo luogo, per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità non basta che un singolo elemento (come la quantità) sia contenuto, ma è necessaria una valutazione globale che escluda un’organizzazione stabile e professionale dedita al narcotraffico.
Quando è giustificato un aumento di pena per recidiva in casi di spaccio?
L’aumento di pena per recidiva è giustificato quando i precedenti penali dell’imputato, specialmente se specifici e ripetuti, dimostrano una sua maggiore inclinazione a delinquere e una crescente pericolosità sociale. La nuova condotta viene vista come rivelatrice di una più radicata capacità criminale.
Quali elementi impediscono di qualificare un reato di spaccio come ‘fatto di lieve entità’?
La qualifica di ‘fatto di lieve entità’ viene esclusa quando una valutazione complessiva degli elementi rivela un’attività non occasionale. Elementi ostativi includono non solo la quantità di droga (es. sufficiente per un numero elevato di dosi), ma anche la disponibilità di luoghi di stoccaggio, attrezzature per il confezionamento e la gestione di diversi tipi di sostanze con una contabilità annessa.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato una pena superiore al minimo legale?
No. Secondo la Cassazione, se la pena irrogata non supera la ‘media edittale’ (cioè la metà della pena massima prevista dalla legge), non è necessaria un’argomentazione particolarmente dettagliata da parte del giudice per giustificare la scelta di una pena superiore al minimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza di cui in epigr ha condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed €.8000 di multa (B ed anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa (COGNOME) per il reato di cui all’a 309/1990.
A motivo del ricorso il COGNOME deduce vizio violazione di legge e vizio di mot ordine alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena. COGNOME NOME lamenta, motivo, vizio di motivazione e di violazione di legge relativamente esclusione dell’ip all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990; con il secondo motivo deduce vizio di motiv relativamente alla applicazione della recidiva. Le doglianze sono manifestamente infondate.
Quanto alla carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell’aumento di pen recidiva ( motivo comune ai due ricorrenti) non si rileva il vizio lamentato, atteso ch impugnata fa espresso riferimento, quanto al COGNOME, al precedente specifico del condannato con in via definitiva nel 2018 per detenzione a fini di spaccio non di l rilevando come quest’ultimo era ricaduto nel medesimo reato, evidente espressione maggiore inclinazione a delinquere dell’imputato. Stesse considerazioni vengono svo sentenza impugnata quanto alla COGNOMECOGNOME in ordine alla quale i giudici di merito ril stessa aveva riportato due condanne definitive per reati in materia di stupeface ulteriori tre condanne per reati contro il patrimonio, evidenziando che, avuto ri omogeneità dei reati rispetto a quello in contestazione, alla ripetizione degli crescente gravità dei reati commessi, l’ultimo episodio rivelasse certamente una pericolosità della ricorrente. Detta motivazione è in linea con i principi costantemen da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all’aumento di pe recidiva facoltativa con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuo criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Quan doglianza del COGNOME in ordine allo scostamento dal minimo edittale ( la pena b fissata in anni 4 e mesi 6) va ricordato che la pena è stata irrogata in misura non s media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentaz dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 26 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla qualificazione del fatto contestato alla COGNOME nella fattispecie 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedas Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertame della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposi concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa),
che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del GLYPH reato GLYPH (quantità GLYPH e qualità GLYPH delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina da cui era possibile ricavare immettere sul mercato), ma anche la disponibilità di un luogo di stoccaggio (c pertinenza dell’abitazione della COGNOME) e di mezzi per la preparazione delle dosi (due apparecchi per saldare le buste), oltre che gli inequivoci elementi indicativi inserimento della COGNOME in un contesto dedito al narcotraffico, attesa la contestuale di oltre 8 kg di hashísh, del cui smercio veniva tenuta anche una contabilità, rinv l’abitazione dell’imputata unitamente a materiale per il confezionamento. Si tratta modalità dell’azione che, in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale sopra ripor condotto la Corte territoriale ad escludere l’ipotesi lieve.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della ca ammende.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
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