Recidiva reiterata specifica e pericolosità sociale
Il tema della recidiva reiterata specifica rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale italiano, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sulla valutazione della personalità del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su come i giudici debbano applicare questa aggravante, evitando automatismi e concentrandosi sulla reale pericolosità del soggetto.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso contro una sentenza della Corte di Appello che confermava l’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente giustificato la mancata disapplicazione dell’aggravante nel calcolo della pena. Secondo la difesa, non era stato correttamente valutato se i precedenti penali fossero effettivamente indicativi di una maggiore capacità criminale.
La decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva reiterata specifica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la Corte di Appello ha operato correttamente, seguendo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Non basta infatti la semplice esistenza di precedenti penali per applicare l’aggravante, ma occorre un’analisi approfondita che metta in relazione i fatti passati con il nuovo reato commesso.
Nel caso specifico, è stato rilevato che la ricaduta nel reato da parte dell’imputato non era casuale, ma sintomatica di una “intensa e accresciuta pericolosità sociale”. La brevità del tempo intercorso tra le condanne precedenti e il nuovo illecito ha dimostrato l’inefficacia delle precedenti sanzioni penali, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
La valutazione ex Art. 133 cod. pen.
Un punto cruciale della decisione riguarda l’obbligo per il giudice di esaminare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne passate. Ai sensi dell’art. 133 del Codice Penale, il magistrato deve verificare se la condotta pregressa indichi una “perdurante inclinazione al delitto”. Questa valutazione non può basarsi solo sulla gravità astratta del reato, ma deve calarsi nel contesto concreto della vita del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di individualizzazione della pena. I giudici di merito hanno evidenziato come la recidiva non fosse un mero dato burocratico, ma riflettesse una scelta consapevole del soggetto di non desistere dalle attività criminose nonostante le precedenti condanne. La Corte di Cassazione ha sottolineato che, quando la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e basata su elementi fattuali precisi (come la specificità dei precedenti), essa non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal provvedimento confermano che la recidiva reiterata specifica rimane uno strumento fondamentale per il contrasto alla criminalità abituale. Tuttavia, la sua applicazione richiede un onere motivazionale significativo: il giudice deve spiegare perché i precedenti penali rendano il fatto attuale più grave e l’autore più pericoloso. Per l’imputato, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Quando viene applicata la recidiva reiterata specifica?
Viene applicata quando un soggetto, già condannato per più reati, ne commette un altro della stessa indole entro cinque anni dall’ultima condanna. Il giudice deve però accertare che i precedenti siano indicativi di una maggiore pericolosità sociale.
Il giudice può disapplicare l’aggravante della recidiva?
Sì, il giudice ha il potere di non applicare l’aggravante se ritiene che i precedenti non esprimano una reale inclinazione al crimine o una maggiore colpevolezza. Deve però fornire una motivazione adeguata basata sui criteri dell’articolo 133 del Codice Penale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile sulla recidiva?
Oltre alla conferma della pena stabilita nei gradi precedenti, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9289 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9289 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’omessa disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, e conseguente vizio di violazione di legge in relazione al giudizio sulla pena, risulta manifestamente infondato: i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedent condanne, anche per reati specifici, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che, nel caso di specie, la Corte di appello (si veda pag. 2 della impugnata sentenza) ha correttamente sottolineato come la ricaduta nel reato da parte dell’odierno ricorrente sia sintomatica della sua intensa e accresciuta pericolosità sociale e capacità criminale, oltreché dimostrativa della inefficacia della comminatoria penale nei suoi confronti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.