Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40021 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania, in datal6 Maggio 2022, in parziale accoglimento dell’appello dell’imputato, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni due mesi otto di reclusione ed euro 8.201,00 di multa, riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio con i fatti giudicati con sentenza irrevocabile di condanna del 24 Marzo 2021 del Tribunale di Catania.
Il ricorso si articola in un motivo con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’applicazione della recidiva reiterata specifica di cui all’art.99 comma 4 cod.pen. in quanto al momento della commissione del fatto e comunque alla data della sentenza di condanna, difettava il presupposto dell’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato.
Il motivo di ricorso risulta inammissibile, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Costituisce principio di diritto enunciato dalle sezioni unite che ai f dell’applicazione della recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione è sufficiente che al momento di commissione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (sez.U, n.32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv.284878). Il giudice distrettuale ha riconosciuto la recidiva specifica reiterata infraquinquennale con argomenti logici che non hanno neppure formato oggetto di doglianza. D’altro canto al momento della consumazione del reato (4.12.2021) risultava già divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per fatti della stessa specie pronunciata dal Tribunale di Catania in data 24/3/2021, che aveva determinato la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale, da cui l’aumento di due terzi sulla pena base nei presente giudizio sottoposto al vaglio di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20.09.2023