Recidiva reiterata: la Cassazione sulla violazione delle misure di prevenzione
L’applicazione della recidiva reiterata rappresenta uno dei temi più delicati del diritto penale, specialmente quando si intreccia con le misure di prevenzione. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di un uomo che, nonostante l’obbligo di soggiorno in un determinato comune, è stato sorpreso dalle autorità in una località diversa, violando le prescrizioni della sorveglianza speciale.
L’analisi dei fatti e la violazione contestata
Il caso trae origine dall’inosservanza delle prescrizioni imposte dal Codice Antimafia. Il soggetto, già gravato da numerosi precedenti penali, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale misura imponeva il divieto di allontanarsi dal proprio comune di residenza senza autorizzazione. Tuttavia, durante un controllo, l’individuo è stato identificato in un’altra città, facendo scattare immediatamente il procedimento penale per la violazione degli obblighi.
In sede di merito, l’imputato è stato condannato con l’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Questa circostanza ha comportato un sensibile aumento della pena, bilanciando negativamente le attenuanti generiche che erano state inizialmente concesse.
La decisione della Corte di Cassazione
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente il nesso tra i precedenti penali e la nuova condotta, limitandosi a un’applicazione quasi automatica dell’aggravante. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice di merito ha operato correttamente, analizzando non solo il numero delle condanne precedenti, ma anche la loro natura e la successione cronologica. La presenza di reati quali rapina, estorsione e detenzione illecita di armi delinea un profilo di pericolosità sociale che giustifica pienamente il rigore sanzionatorio.
L’importanza della valutazione del casellario
Un punto centrale della sentenza riguarda l’analisi del certificato del casellario giudiziale. La Corte ha evidenziato come l’analogia delle condotte passate e la resistenza del soggetto a mutare stile di vita siano indicatori inequivocabili. Non si tratta di una semplice somma di reati, ma della dimostrazione che il colpevole non ha tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze giudiziarie.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa della recidiva reiterata. Essa non deve essere applicata meccanicamente, ma deve scaturire da un giudizio sulla personalità del reo. Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato un’indifferenza totale verso la portata precettiva della norma penale. La violazione dell’obbligo di soggiorno, seppur apparentemente meno grave rispetto a una rapina, assume un significato specifico se inserita in un contesto di sistematica inosservanza delle regole. La risoluzione criminosa è stata definita come consapevole e determinata, priva di qualsiasi ripensamento critico post-condanna.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte ribadiscono che la recidiva è espressione di una maggiore colpevolezza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non solo per l’infondatezza dei motivi, ma anche per la genericità delle doglianze espresse dalla difesa. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea come la reiterazione nel reato, unita alla violazione di misure di prevenzione, porti a un inasprimento del trattamento sanzionatorio difficilmente scalfibile in sede di legittimità.
Quando si applica la recidiva reiterata?
Si applica quando un soggetto, già recidivo, commette un nuovo reato. Il giudice valuta se la nuova condotta dimostra una maggiore pericolosità sociale o un’insensibilità alla pena.
Cosa comporta la violazione dell’obbligo di soggiorno?
Comporta una sanzione penale specifica prevista dal Codice Antimafia e può determinare l’applicazione di aggravanti come la recidiva, aumentando la pena detentiva.
Si può contestare l’aggravante della recidiva in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito non ha motivato adeguatamente il nesso tra i precedenti penali e la nuova propensione a delinquere del soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23716 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23716 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condanNOME perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Marcianise, è stato sorpreso, 11 settembre 2020, in Meta di Sorrento;
che l’unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all’applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall’imputato, ha analiticamente scrutiNOME, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell’indifferenza di COGNOME alla portata precettiva della norma penale;
che il giudice di merito ha, in particolare, rilevato che le illuminant risultanze del certificato del casellario giudiziale – recanti tracce di quattro condanne per i reati di rapina, guida in stato di ebbrezza, estorsione, detenzione illecita di armi, ricettazione e violazioni dell’art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, 159 – indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti, l’analogia delle condotte, la resistenza di COGNOME a mutare stile di vita, che egli non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati;
che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente, la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell’ordinamento penale, dell’assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata;
ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/02/2023.