Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Venezia visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura g enerale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avvocato NOME AVV_NOTAIO, che chiesto acco g liersi il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza dibattimentale di primo grado, con la quale NOME COGNOME era st riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 424, primo comma, cod. p (danneggiamento con pericolo di incendio, in dichiarata forma tentata), aggravat dall’aver commesso il fatto in concorso con altre quattro persone, dai futili mo e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ed era stato condan alla pena di un anno e tre mesi di reclusione.
L’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso pe cassazione, deducendo nel motivo unico l’erronea applicazione della legge penale per avere il giudice a quo ritenuto configurabile la contestata recidiva reiterata in mancanza di una precedente condanna per fatto aggravato dalla recidiva semplice (di cui, nella specie, non sarebbero peraltro esistiti i presupposti di fatto).
Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di quest Corte, è stato in seguito rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 610, c 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato trattato in forma scritta, a dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicem 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 323 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878-01) appena sancito, a composizione di un potenziale contrasto giurisprudenziale, che la recidiva reiterata può es accertata, ritenuta ed applicata nei confronti di un soggetto che, al momento fatto, risultava già condannato due volte per delitti non colposi, anche ove condizione di recidivanza primaria non sia stata in precedenza oggetto ricognizione giudiziale; ferma la necessità che la relativa declaratoria dia della maggiore rimproverabilità del reo, per non essersi fatto distogliere d risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne.
Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente, in altre p che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da p sentenze definitive per reati del tipo suindicato precedentemente commessi espressivi di una più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità social oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una prev dichiarazione di recidiva semplice.
Nella specie, non è dubbio che l’imputato risultasse gravato, al tempo fatto, da più sentenze definitive per delitti non colposi precedenteme commessi, e non è contestata la valutazione giudiziale di maggiore su rimproverabilità in conseguenza di ciò, che risulta comunque adeguatamente argomentata.
Il ricorso deve essere pertanto respinto, non essendo ad oggi maturato termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni dal fatto (a norma degli a 157, primo comma, 160, ultimo comma, e 161, ultimo comma, cod. pen.) e risalendo quest’ultimo al settembre 2013.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 05/07/2023