Recidiva Reiterata: Quando i Precedenti Contano Davvero
L’istituto della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema di costante dibattito e di fondamentale importanza pratica. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata, offrendo chiarimenti cruciali. La decisione in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, sottolineando come la storia criminale di un individuo possa incidere pesantemente sulla valutazione della sua condotta attuale, senza la necessità di passaggi formali intermedi.
Il Caso in Esame: Dalle Banconote False al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di spendita di banconote contraffatte e false dichiarazioni sulla propria identità. A pesare sulla determinazione della pena, oltre alla gravità dei fatti, era stata l’aggravante della recidiva reiterata e specifica. L’imputato, non accettando tale qualificazione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in merito alla sussistenza e alla qualificazione della recidiva contestatagli.
La questione giuridica sulla recidiva reiterata
Il nucleo del ricorso si concentrava su un punto tecnico ma fondamentale: per poter contestare la recidiva reiterata, è necessario che l’imputato sia stato precedentemente dichiarato recidivo ‘semplice’ in una precedente sentenza? Secondo la difesa, la mancanza di questo passaggio formale avrebbe reso illegittima l’applicazione dell’aggravante. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: L’Applicazione dei Principi delle Sezioni Unite
La Suprema Corte ha basato la propria decisione sui principi sanciti da una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 32318 del 2023). La motivazione è chiara e lineare: ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione, non è richiesta alcuna previa dichiarazione formale di recidiva semplice.
Ciò che conta è la situazione sostanziale dell’imputato al momento della commissione del nuovo reato. È sufficiente che, a quella data, egli risulti già gravato da più sentenze definitive per delitti commessi in precedenza. Questa pluralità di condanne passate in giudicato è di per sé espressiva di una maggiore pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione a delinquere.
Il giudice di merito, nel caso specifico, aveva correttamente argomentato la natura qualificata della recidiva, esaminando, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti. Questa analisi ha permesso di verificare come la pregressa condotta criminosa avesse agito quale ‘fattore criminogeno’, influenzando la commissione dei nuovi delitti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un principio di diritto di notevole impatto pratico. Viene confermato che la valutazione della recidiva deve essere ancorata alla sostanza della storia criminale del reo, piuttosto che a formalismi procedurali. Per i tribunali, ciò significa che la presenza di multiple condanne definitive è un presupposto sufficiente per contestare la recidiva reiterata, a patto che il giudice motivi adeguatamente la maggiore pericolosità sociale del soggetto e il legame tra i vecchi e i nuovi reati. Per gli imputati, la decisione serve da monito: una carriera criminale consolidata ha un peso specifico e diretto nel processo, senza che siano necessarie ‘tappe’ intermedie per il riconoscimento della sua gravità.
Per applicare la recidiva reiterata è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice. È sufficiente che l’imputato abbia già riportato più condanne definitive per reati precedenti al momento della commissione del nuovo fatto.
Cosa è sufficiente per contestare la recidiva reiterata in un processo?
È sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi che siano espressivi di una maggiore pericolosità sociale.
Quale valutazione deve fare il giudice per applicare la recidiva qualificata?
Il giudice deve fornire una motivazione specifica e adeguata, esaminando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti. Deve verificare se la pregressa condotta criminosa indica una perdurante inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 6 giugno 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza in ordine ai reati di spendita di banconote contraffatte e di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui agli ar 455 e 496 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata.
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza della recidiva e alla sua qualificazione – è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (S. U. n. 32318 del 30/03/2023 , Rv. 284878); la sentenza ha infatti con motivazione immune da vizi logici argomentato in ordine alla natura qualificata della recidiva; in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen ha poi esaminato il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il eisigIifèestensore
GLYPH
Il Presidente