Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10222 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10222 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLE FRATTE NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto all’esclusione della recidiva, per l’assenza di una concreta verifica di rapporto tra il fatto contestato e le precedenti condanne, e, con il secondo motivo, l’inosservanza dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto della mancata prevalenza tra recidiva ritenuta sussistente e le attenuanti generiche;
Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che i giudici di appello, con motivazione congrua, hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata in ragione delle numerosissime condanne riportate dall’imputato, alcune anche per delitti di evasione, e della ricaduta nel delitto nonostante l’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e hanno escluso la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva in ragione dell’«allarmante profilo soggettivo» del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.