Recidiva reato evasione e pericolosità sociale: l’orientamento della Cassazione
In una recente ordinanza, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla recidiva reato evasione, fornendo importanti chiarimenti sulla valutazione della pericolosità sociale del condannato. Il caso riguarda un uomo che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sperando in una riduzione della pena o nell’esclusione dell’aggravante.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, già sottoposto a misure restrittive, si era reso protagonista di una fuga, configurando così il reato di evasione. La difesa aveva proposto ricorso lamentando, in particolare, l’applicazione della recidiva reato evasione, ritenendola eccessiva o non adeguatamente motivata.
Tuttavia, i giudici di merito avevano evidenziato un quadro clinico-giuridico piuttosto compromesso: il ricorrente vantava già tre precedenti condanne per la medesima violazione degli arresti domiciliari. Tale reiterazione ha indotto i giudici a ritenere che il nuovo episodio non fosse un evento isolato, ma il sintomo di una spiccata capacità a delinquere.
La conferma della pericolosità del soggetto
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della recidiva reato evasione come espressione di una “accresciuta pericolosità”. La Cassazione ha sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta e logica. Non si tratta solo di contare il numero di reati commessi in passato, ma di valutare se il nuovo fatto, messo in relazione con i precedenti, riveli una maggiore insensibilità al precetto penale e una persistente volontà di violare le regole.
le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si basano sulla manifesta infondatezza dei motivi addotti nel ricorso. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello ha operato un corretto giudizio di bilanciamento, rilevando che la condotta oggetto di giudizio era chiaramente indicativa di una pericolosità sociale qualificata. La presenza di tre condanne pregresse per evasioni dagli arresti domiciliari costituisce un dato oggettivo che giustifica ampiamente l’applicazione della recidiva, rendendo la scelta dei giudici di merito immune da vizi logici o giuridici.
le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione sanciscono l’inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce un principio fermo: la violazione ripetuta delle misure cautelari non può essere considerata con indulgenza, e la recidiva reato evasione rappresenta lo strumento giuridico idoneo a sanzionare con maggior rigore chi dimostra di non rispettare l’autorità giudiziaria e i vincoli imposti dalla legge.
Cosa accade se un soggetto già condannato per evasione scappa nuovamente?
Il soggetto rischia l’applicazione della recidiva, che comporta un aumento della pena poiché il nuovo reato è considerato espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una persistente volontà di delinquere.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, non rispettano i requisiti di legge o non contestano validamente la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche della perdita di un ricorso in Cassazione?
Il ricorrente che vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7938 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7938 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
rilevato che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato;
considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato l’applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.