Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1831 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MBACKE NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIUDICE DI PACE di RIMINI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell’art. 23, comma 28.10.2020, n. 137, convertito dalla I. 18.12.2020, n. 17, dall’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata “limitatamente al riconoscimento della contestata recidiva e del relativo aument di pena, nella misura di C 5.000 di multa, che si chiede venga eliminat confermando nel resto l’impugnata sentenza”
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe Il Giudice di pace di Rimini ha dichiar NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, digs. n. 286 del 1998 e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,0 multa, con il riconoscimento della contestata recidiva,
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tram del difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1. Con primo denuncia erronea applicazione dell’art. 99, secondo comma n. 2), cod. pen.
Secondo il ricorrente, il Giudice di pace ha ritenuto sussistente non la reci reiterata ed infraquinquennale di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen., quella, semplice ed infraquinquennale, di cui all’art. 99, secondo comma n. cod. pen. sicché ha ingiustificatamente aumentato la pena nella misura massima pari alla metà. In ogni caso la recidiva è stata applicata illegittimamente post la sentenza di condanna per il reato diverso da quello sub iudice è divenuta irrevocabile in data successiva (il 2 ottobre 2018) alla consumazione quest’ultimo, risalente al maggio 2017 (anche se accertata in data 11 giu 2018).
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sempre in relazione all’applicazione della recidiva.
Lamenta NOME COGNOME che non sia stata fornita una giustificazione del più severo trattamento sanzionatorio inflittogli, fondata sulla magg riprovevolezza del reato accertato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato ed assorbente il primo motivo che deduce la genetic insussistenza della recidiva contestata al ricorrente.
Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l’unica condanna che costituisce il presupposto della recidiva ritenuta a carico di NOME COGNOME è divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2018, quindi in epoca ben success alla commissione dell’attuale reato (dal 24 maggio 2017 fino al 30 agosto 2018 All’imputato, pertanto, non poteva essere contestata alcuna forma di recidiva.
In tanto può ritenersi configurabile la recidiva, in quanto il nuovo reat stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili.
Al di là del dato normativo testuale (l’art. 99, secondo comma n. 2), cod. p fa riferimento alla “condanna precedente” e non alla data di commissione de reato, così come la qualità di recidivo semplice ex art. 99, primo comma, cod. p è connessa alla necessaria qualità di condannato del soggetto cui tale quali riferita), solo il definitivo accertamento di una pregressa responsabilità penal legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito
recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattame sanzionatorio. Profilo cui si coniuga, come ribadito da recente decisione di que Corte, l’ineludibile esigenza che l’autore del “nuovo” reato sia posto in gra conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudica (commissione di altri reati “precedenti” per anteriore passaggio in giudicato d relative condanne) e, quindi, anche il proprio status di recidivo (Sez. 3, n. del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 – 01).
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla recidiva, che va esclusa, con la conseguente eliminazione anche della porzione pena ad essa correlata, pari ad euro 5.000,00.
La pena inflitta, pertanto, va rideterminata, tenuto conto del calcolo operato dal giudice di merito, in euro 10.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, che esclude ed alla pena, che ridetermina in euro 10.000 di multa.
Così deciso, in Roma 12 ottobre 2022.