Recidiva e furto: la valutazione della pericolosità
La recidiva rappresenta un istituto centrale nel diritto penale, agendo come un indicatore della propensione del reo a delinquere nuovamente. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un’imputata condannata per furto, il cui ricorso contestava proprio l’applicazione dell’aggravante per i suoi numerosi precedenti penali.
Il concetto di recidiva nel sistema penale
L’applicazione della recidiva non è un automatismo derivante dalla semplice lettura del casellario giudiziale. Essa richiede una valutazione concreta da parte del giudice di merito, il quale deve verificare se i precedenti penali siano sintomatici di una maggiore colpevolezza e di una persistente pericolosità sociale. Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva confermato la condanna per furto, ritenendo che i numerosissimi precedenti della donna per reati della stessa indole fossero prova di una condotta criminale radicata.
La valutazione della recidiva specifica
La difesa ha tentato di contestare il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, sostenendo che non vi fossero i presupposti per tale aggravante. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito ha correttamente messo in rapporto i fatti contestati con la storia criminale del soggetto. Quando i reati sono di identica natura e si ripetono nel tempo, il requisito sostanziale della pericolosità sociale emerge con chiarezza, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Il nesso tra precedenti e pericolosità
Il punto cardine della decisione risiede nella capacità del giudice di non fermarsi al dato formale. Analizzare la natura dei delitti passati e confrontarli con il nuovo episodio delittuoso permette di ricavare un profilo soggettivo che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. La reiterazione di furti, in particolare, evidenzia una scelta di vita orientata alla violazione sistematica della proprietà altrui.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi di valutazione della pericolosità. I giudici hanno rilevato che la Corte d’appello non si è limitata a constatare l’esistenza di precedenti, ma ha operato un esame critico del rapporto tra i delitti passati e il nuovo furto. Questa analisi ha permesso di confermare che l’imputata non ha tratto alcun monito dalle precedenti condanne, manifestando una spiccata attitudine alla recidivanza specifica entro il quinquennio, elemento che aggrava sensibilmente il giudizio di rimproverabilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata. Oltre alla conferma della pena, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che la recidiva specifica, se supportata da una motivazione coerente sulla pericolosità del soggetto, resiste al vaglio di legittimità e comporta conseguenze sanzionatorie e pecuniarie significative per il condannato.
Quando la recidiva viene considerata specifica?
Si parla di recidiva specifica quando il nuovo reato commesso appartiene alla stessa categoria o indole di quelli per cui si è già stati condannati in passato.
Cosa valuta il giudice per applicare l’aggravante?
Il giudice non si limita a leggere il casellario ma analizza se i precedenti dimostrino una reale e maggiore pericolosità sociale del soggetto nel caso concreto.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve farsi carico delle spese del procedimento e versare una somma determinata, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40577 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40577 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto i numerosissimi precedenti penali dell’imputata per delitti di furto con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023