Recidiva e criteri di determinazione della pena
La Recidiva rappresenta un elemento cruciale nella determinazione della sanzione penale, influenzando direttamente la severità della condanna e la valutazione della pericolosità sociale del reo. In questo contesto, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito come la vicinanza temporale tra due reati sia un indice inequivocabile di insensibilità alla legge.
L’analisi del caso concreto
Il caso riguarda un imputato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, fattispecie qualificata come di lieve entità ai sensi dell’Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso lamentando un errato bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, oltre a criticare l’entità della pena base, fissata sopra il minimo edittale.
Recidiva e valutazione della pericolosità sociale
La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorso risultava generico e riproduttivo di censure già ampiamente superate nel grado di appello. Il punto centrale della decisione risiede nella tempistica del reato: il fatto è stato commesso subito dopo il passaggio in giudicato di una precedente sentenza per un reato analogo. Questa circostanza è stata interpretata come una chiara manifestazione di pericolosità sociale, rendendo legittimo il diniego di una riduzione di pena basata sulla prevalenza delle attenuanti.
L’impatto della Recidiva sul trattamento sanzionatorio
Oltre alla questione della recidiva, la Corte ha affrontato la determinazione della pena base. I giudici di merito avevano stabilito una sanzione superiore alla media edittale a causa delle allarmanti modalità della condotta. La Cassazione ha confermato che tale scelta è sorretta da una motivazione logica e completa, basata su elementi analitici che descrivono la gravità del comportamento tenuto dal ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già correttamente valutato l’insensibilità del ricorrente rispetto alle finalità di prevenzione speciale della pena. Il fatto che il nuovo delitto sia stato commesso quasi in concomitanza con la chiusura del precedente processo penale aggrava la posizione dell’imputato, giustificando un trattamento sanzionatorio più rigoroso. Inoltre, il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità poiché privo di vizi logici.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la recidiva non è un semplice dato formale, ma un indicatore sostanziale della personalità del reo. Quando la condotta criminosa si ripete a breve distanza da una condanna, il sistema penale risponde con maggiore severità per contrastare la spiccata pericolosità sociale. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento serve a ricordare che la condotta post-delittuosa e i precedenti penali hanno un peso determinante nel calcolo finale della pena, limitando lo spazio di manovra per ottenere sconti sanzionatori in presenza di modalità esecutive gravi.
In che modo la recidiva influisce sulla pena finale?
La recidiva può comportare un aumento della pena e influenzare il bilanciamento con le circostanze attenuanti, portando spesso a una sanzione più elevata se il reo dimostra pericolosità sociale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se presenta motivi generici, se riproduce critiche già respinte nei gradi precedenti o se richiede una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Cosa si intende per modalità allarmanti della condotta?
Si riferisce a circostanze specifiche del reato che rivelano una particolare gravità o pericolosità, giustificando così la determinazione di una pena base superiore al minimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45066 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45066 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
“
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, oltre ad essere generico nella parte in cui non consente di comprendere se le critiche siano rivolte al bilanciamento in termini di equivalenza del circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva (aspetto afferente l’adeguatezza del trattamento sanzioNOMErio in ordine al quale si dirà appresso) ovvero alla ritenuta recidiva riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato espressamente come il delitto in esame fosse stato commesso immediatamente dopo il passaggio in giudicato di sentenza per analogo reato, così da evidenziare la insensibilità de ricorrente rispetto ad ogni finalità di tutela special-prevenzione, al contempo apprezzando l spiccata pericolosità sociale del COGNOMECOGNOME
che analogo limite incontra la parte della censura che critica il giudizio di equivalenza circostanze e la quantificazione della pena base individuata in misura superiore alla media edittale, avendo la Corte territoriale messo in evidenza come le allarmanti modalità e circostanze della condotta (analiticamente descritta nella parte della decisione che ha illustrato gli elem che deponevano per la responsabilità), seppure diversamente qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giustificava la stessa, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023.