Recidiva: quando i precedenti penali bloccano i benefici
La Recidiva rappresenta uno degli elementi più critici nella determinazione della pena e nell’accesso ai benefici di legge. In ambito penale, la reiterazione di condotte illecite non solo aggrava la sanzione edittale, ma condiziona pesantemente la discrezionalità del giudice nel concedere attenuanti o misure alternative alla detenzione.
Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del diniego delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva per soggetti con una storia criminale significativa.
Il caso: lesioni personali e precedenti penali
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di lesione personale. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ma confermando l’applicazione della Recidiva reiterata specifica infraquinquennale. L’imputato ha proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dai giudici di merito è solida e coerente con i principi di diritto. Quando un imputato presenta una spiccata capacità a delinquere, il giudice non è tenuto a valorizzare eventuali elementi favorevoli se quelli negativi sono ritenuti prevalenti e decisivi per il giudizio complessivo sulla personalità del reo.
L’impatto della Recidiva sulle attenuanti
Il riconoscimento delle attenuanti generiche (Art. 62-bis c.p.) non è un automatismo. Il giudice di merito ha il potere di negarle basandosi su indici di natura personale e fattuale. Nel caso di specie, la Recidiva è stata considerata un ostacolo insormontabile. La giurisprudenza consolidata stabilisce che il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi per il diniego, senza dover confutare analiticamente ogni singola argomentazione della difesa.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nella valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. La commissione di numerosi fatti illeciti pregressi ha indotto i giudici a formulare un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati. La Corte ha sottolineato che la valutazione della capacità a delinquere non deve limitarsi alla gravità astratta del reato commesso, ma deve esaminare concretamente come l’illecito si inserisca nel percorso di vita del soggetto. La presenza di una Recidiva specifica e reiterata rende logicamente ineccepibile il diniego di benefici volti a mitigare il rigore sanzionatorio.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce che chi ha precedenti penali significativi difficilmente può accedere a trattamenti di favore. La Recidiva opera come un indicatore oggettivo di refrattarietà alla legge, che giustifica il mantenimento della pena detentiva ordinaria. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve concentrarsi non solo sul fatto storico, ma su una rigorosa dimostrazione di un effettivo cambiamento di vita, capace di superare la presunzione di pericolosità derivante dai precedenti.
Il giudice deve sempre motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma può limitarsi a indicare gli elementi decisivi, come i precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo dettaglio favorevole dedotto dalla difesa.
In che modo la storia criminale influisce sulla sostituzione della pena?
Una storia caratterizzata da numerosi illeciti porta a una prognosi negativa sulla futura condotta, impedendo al giudice di sostituire la detenzione con sanzioni alternative.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42104 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 19833/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona di condanna per il reato di lesione personale, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riducendo la pen inflitta ad anni uno di reclusione.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere a trattamento di favore (cfr. pag. 3). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di qu Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto alla mancata sostituzione della pena ai sensi dell’ad 53 I. 689/1981 – è manifestamente infondato giacché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la commissione di altri, numerosi fatti illec esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, con u vaglio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esami l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.