Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5100 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5100 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRESTEANU IONUT NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME AVV_NOTAIO;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato;
che la Corte territoriale ha argomentato sul punto in conformità al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza;
che, invero, il collegio di merito (pag. 2 della sentenza impugnata) ha dato rilievo alla tipologia dei precedenti penali, all’intervallo temporale tra gli stessi e reati oggetto di giudizio, oltre che alla ricaduta nell’illecito avvenuta successivamente ad una carcerazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.