Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45230 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45230 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 30 giugno 2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in data 27 febbraio 2019 dal G.u.p. presso il Tribunale di Trani nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990..
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, lamentando: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen. ed alla determinazione della pena; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen.
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo: la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice, ponendo in rilievo la non modesta offensività del fatto, la tipologia di sostanza stupefacente in possesso del ricorrente; le scaltre modalità operative attuate nello svolgimento dell’attività illecita; la negativa personalità dell’imputato, gravato da molteplici precedenti penali anche specifici. Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere il decisunn, non meritevole di essere censurata in sede di legittimità.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base al dictum di questa Corte di legittimità, l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l’onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265684). La Corte di merito ha offerto adeguata motivazione sul punto, ponendo in evidenza, in conformità ai principi richiamati, l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, desunta da attenta analisi dei precedenti specifici annoverati e dalla considerazione delle modalità della condotta sub iudice.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il P esidente