Recidiva e pericolosità sociale: i chiarimenti della Cassazione
L’applicazione della recidiva non rappresenta un mero automatismo burocratico basato sull’elenco dei precedenti penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice deve valutare concretamente la pericolosità del soggetto e la natura del reato commesso per giustificare l’aumento della pena.
Il caso: la contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa contestava la sussistenza della recidiva, sostenendo che la motivazione dei giudici di merito fosse carente o errata nel ritenere l’imputato socialmente pericoloso. Il ricorrente lamentava, in particolare, che il riconoscimento di tale aggravante fosse avvenuto senza un’analisi approfondita della sua condotta specifica.
La valutazione della pericolosità nella recidiva
La Suprema Corte ha analizzato la sentenza della Corte d’Appello, verificando se i criteri utilizzati per applicare la recidiva fossero conformi ai principi di legge. I giudici di secondo grado non si erano limitati a constatare l’esistenza di precedenti penali, ma avevano esaminato le modalità della condotta di resistenza agli agenti di polizia giudiziaria intervenuti sul posto. Tale comportamento è stato interpretato come un sintomo effettivo di pericolosità, tenuto conto della qualità e del grado di offensività delle azioni compiute.
Inammissibilità del ricorso meramente riproduttivo
Un punto centrale della decisione riguarda la natura del ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione poiché i motivi addotti erano meramente riproduttivi di censure già presentate e motivatamente disattese in sede di appello. Quando un ricorso non apporta elementi nuovi o non contesta specificamente le ragioni della sentenza precedente, non può essere accolto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla correttezza dell’iter logico seguito dai giudici di merito. La sentenza impugnata ha congruamente motivato la sussistenza della recidiva evidenziando come la condotta dell’imputato manifestasse una spiccata capacità a delinquere. È stata data particolare rilevanza alla scarsa efficacia dissuasiva delle precedenti condanne, le quali non avevano impedito al soggetto di reiterare comportamenti illeciti. La Corte ha dunque confermato che la valutazione della pericolosità sociale deve essere ancorata a dati fattuali precisi, come la natura dei reati e le modalità esecutive, che nel caso di specie integravano pienamente i presupposti per l’aggravamento del trattamento sanzionatorio.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a ripetere doglianze generiche, ma che sappia confrontarsi con le specifiche motivazioni fornite dai giudici di merito. La recidiva resta uno strumento fondamentale per il sistema penale, volto a sanzionare con maggiore severità chi dimostra una persistente ribellione ai precetti dell’ordinamento, purché tale scelta sia supportata da un’analisi concreta della personalità del reo.
Quando la recidiva viene considerata legittima dalla Cassazione?
La recidiva è legittima quando il giudice motiva l’aumento di pena basandosi sulla pericolosità sociale del reo, analizzando la natura del reato e l’inefficacia delle condanne passate.
Cosa accade se un ricorso ripete le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte motivatamente nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44062 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44062 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIOMBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la recidiva non sulla base del mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, ma delle modalità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti in loco, che costituiscono sintomo effettivo di pericolosità dell’imputato, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado d offensività dei comportamenti e alla scarsa efficacia dissuasiva manifestata dalla pregressa condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.