Recidiva e pericolosità sociale: i chiarimenti della Cassazione
La recidiva rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, finalizzato a sanzionare con maggiore severità chi dimostra una persistente inclinazione alla violazione delle norme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato i criteri di applicazione dell’articolo 99 del codice penale, ponendo l’accento sulla necessità di una motivazione rigorosa riguardante la pericolosità del reo.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’erronea applicazione della circostanza aggravante della recidiva e un presunto vizio di motivazione. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente l’assenza dei presupposti per l’aggravamento della pena.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come l’impugnazione fosse priva di specificità, limitandosi a una mera negazione delle circostanze accertate nei gradi precedenti. Oltre alla conferma della decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta analisi della progressione criminosa dell’imputato. I giudici di merito avevano infatti evidenziato come la commissione di una pluralità di delitti rendesse palese una pericolosità ingravescente. In questo contesto, l’ultimo reato commesso non appare come un evento isolato, ma come l’ulteriore conferma di una scelta di vita orientata all’illegalità. La Cassazione ha ribadito che il percorso motivazionale della sentenza impugnata era privo di illogicità e pienamente conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Per contestare la recidiva, non è sufficiente una critica generica, ma occorre dimostrare l’assenza di un nesso tra i precedenti penali e la nuova condotta criminosa, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la recidiva richiede una valutazione concreta e non automatica della personalità del soggetto. Quando i precedenti penali indicano un aumento della pericolosità sociale, l’applicazione dell’aggravante è legittima e necessaria. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente puntuale: un ricorso che non affronta direttamente i passaggi logici della sentenza impugnata rischia inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità, con conseguenti oneri economici per il ricorrente.
Quando viene applicata la recidiva nel processo penale?
La recidiva viene applicata quando un soggetto commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva, dimostrando una maggiore colpevolezza o una persistente pericolosità sociale.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se non contestano in modo puntuale e logico le motivazioni espresse nella sentenza che si intende impugnare.
Cosa si intende per pericolosità ingravescente?
Si tratta di una condizione in cui la successione di più reati indica un progressivo peggioramento della condotta criminale del soggetto e una sua maggiore attitudine a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49830 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49830 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione dell’art. 99, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico; la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi GLYPH e Estensore GLYPH
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