Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10960 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10960 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata in FRANCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bologna ha riformato, relativamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Parma aveva condannato NOME alla pena di giustizia.
L’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si deduce erronea applicazione della legge penale oltre a mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva semplice da parte di entrambi i giudici di merito. Osserva la ricorrente che, pur risultando la recidiva elisa in concreto dall’applicazione delle attenuanti generiche equivalenti, i giudici di merito hanno comunque errato nel riconoscerne la sussistenza in quanto si sono basati sul mero dato di un precedente per resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2021 e su una serie di fatti sopravvenuti (violazioni delle prescrizioni della misura cautelare e commissione di un tentato furto appena pochi giorni dopo il reato per cui qui si procede). Ciò comporta
secondo la ricorrente che la Corte d’Appello non si sia conformata ai principi dettati da SS.UU. 35738/2010, omettendo di valutare se la condotta fosse in concreto espressione di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e, in particolare, valorizzando erroneamente i fatti successivi al reato senza alcuna indagine sui diversi parametri individuati dalla suddetta pronuncia (raffronto fra la natura dei reati, distanza temporale rispetto al precedente penale, livello di offensività della condotta, qualità dei comportamenti criminosi). La valutazione sul punto avrebbe dovuto in effetti vertere soltanto sul rapporto fra i precedenti penali e il fatto contestato, senza alcun approfondimento relativo alla personalità in quanto questo aspetto (anche dedotto da comportamenti contestuali e successivi) è già contemplato dall’art. 133 c.p. fra i parametri relativi alla determinazione concreta della pena: ne deriva che l’indagine su un medesimo profilo, ossia la personalità dell’imputato, è stata indebitamente duplicata in violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale portando a ricadute ingiustamente più gravose sul piano sanzionatorio. Detto questo, poi, la Corte ha omesso di tener conto dell’evidente eterogeneità fra il reato oggetto della precedente condanna (resistenza a pubblico ufficiale) e quello oggetto del presente giudizio (furt o in abitazione); anzi, si è contraddetta nell’evidenziare, quali elementi a sostegno del riconoscimento della recidiva, proprio la natura dei reati, nonostante a loro diversità di indole, e la loro distanza cronologica, nonostante fossero separati da un lasso di tempo notevole.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore con apposite note scritte ha ribadito le proprie argomentazioni insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Le sentenze di primo e secondo grado valorizzano da un lato la parziale confessione della COGNOME ma anche, sotto altro profilo, l’ entità elevata del profitto del furto (2200 euro in contanti), il contestuale tentativo di furto di uno scooter, la non marcata distanza temporale fra il precedente penale e il reato per cui si procede (meno di tre anni), la commissione, solo 13 giorni dopo quest’ultimo, di un ulteriore furto e, infine, la violazione delle prescrizioni imposte con l’orig inaria misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta dunque di numerose e precise circostanze di fatto, che nella sentenza impugnata vengono analizzate dettagliatamente e delle quali la Corte d’Appello sottolinea la rilevanza ai fini sia del riconoscimento della recidiva sia, per altro verso, del diniego delle attenuanti generiche prevalenti. Sono sufficienti queste osservazioni per rimarcare che la Corte d’Appello, al contrario di
quanto si sostiene in ricorso, non ha limitato la propria attenzione ai fatti sopravvenuti ma l’ha estesa , con esame puntuale e motivato, a dati oggettivi sia antecedenti che contestuali al reato ; né c’è dubbio che tali circostanze di fatto costituiscano a loro volta, proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite citata dalla ricorrente, elementi individualizzanti idonei al fine di valutare la riprovevolezza e pericolosità del comportamento criminoso. Inoltre, proprio in forza dell’ampiezza del potere riconosciuto al giudice ai fini del riconoscimento o meno della recidiva, non si può non ritenere che anche del comportamento successivo al reato si possa e debba tener conto nel quadro del complessivo giudizio sulla personalità del reo. Il ricorso non è condivisibile neanche nella parte in cui si ipotizza che, rientrando la condotta susseguente al reato fra i parametri del 133 cod. pen., la sua valutazione anche ai fini della recidiva implicherebbe una duplicazione tale da violare il divieto del ne bis in idem sostanziale. Sul punto bastino due osservazioni: la prima è che, sviluppando l’argomentazione della difesa , ai fini della recidiva non si dovrebbero allora considerare nemmeno gli altri parametri, sia oggettivi che soggettivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., quando è invece indubbio che di essi, anche sulla base della citata sentenza, sia possibile fare applicazione; in secondo luogo, si rammenta il principio generale sancito da questa Corte secondo il quale, nell’ambito del trattamento sanzionatorio, è legittima la valutazione a diversi fini di uno stesso elemento di fatto (‘Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa fina lità’ : v. fra le altre Sez. II, numero 933 dell’11/10/2013).
Conclusivamente, non si scorgono nella motivazione della sentenza impugnata (valutata sia ex se sia unitamente a quella di primo grado) né profili di inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche né vizi logici idonei a intaccare, anche solo in parte, la complessiva tenuta della sentenza.
Il ricorso, pertanto, è infondato e il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME