Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1855 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1855 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PESCARA
avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha replicato alla requisitoria del PM e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/06/2021 con cui la Corte di appello di L’Aquila ha riformato la sentenza in data 20/05/2019 del Tribunale di Pescara, rideterminando la pena inflitta per il reato di ricettazione.
Deduce:
1.1. COGNOME “Violazione di legge per mancata disapplicazione della contestata recidiva in relazione all’art. 106 c.p. e all’art. 47, comma 12, Ord. Pen., nonché vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva stessa”.
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente osserva che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della contestata recidiva considerando ininfluente l’estinzione della pena e degli effetti penali della condanna pronunciata dal Tribunale di Ortona in data 23 luglio 2015, in relazione alla quale l’imputato aveva beneficiato dell’affidamento in prova al servizio sociale, conclusosi positivamente, come risulta dall’ordinanza del 2 marzo 2021 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Secondo il ricorrente il tempo di commissione dei precedenti penali e la mancanza di ulteriori procedimenti penali indicativi di un’indole ancora proclive alla trasgressione dovevano condurre all’esclusione della recidiva.
Tanto più alla luce di quanto disposto dall’art. 106, comma secondo, cod.pen., che stabilisce la neutralizzazione della recidiva quando si verifichi una causa di estinzione degli effetti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che la Corte di appello, ha dato risposta alla sollecitazione difensiva circa la disapplicazione della recidiva per l’esistenza di una declaratoria di estinzione della pena per l’esito positivo del beneficio dell’affidamento in prova, ai sensi dell’art. 47, comma 12, Legge n. 354 del 1975. Nel fare ciò, ha evidenziato che dalla lettura del provvedimento pronunciato in tal senso dal Tribunale di Sorveglianza non emergevano «elementi di probante valore anche solo con riguardo alla durata della prova e, dunque, al carattere significativo della stessa».
1.2. In effetti, la Corte di appello, con tale motivazione sembra riconoscere al giudice della cognizione un margine di valutazione dei contenuti dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione, quando si trovi a verificare i requisiti richiesti pe sussistenza della recidiva.
Un tale convincimento sarebbe -invero- distonico rispetto all’orientamento che si è consolidato a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 (dep. il 2012, Marcianò, Rv. 251689 – 01), secondo cui «nel caso in cui la causa di estinzione della pena, anche se parziale, estingua anche gli effetti penali, non può tenersi conto della condanna ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato», (conformi: Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud., dep. il 2012, Marcianò, Rv. 251689 01).
Va tuttavia rilevato come le ragioni per cui la Corte di appello ha ritenuto la recidiva, in realtà, sono molto più articolate di quanto rappresentato nel ricorso, in quanto valorizzano una pluralità di elementi che prescindono dalla sentenza n.
813 in data 23/07/2015, per cui è stata dichiarata l’estinzione della pena per effetto dell’esito positivo del beneficio dell’affidamento in prova.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto la sussistenza della recidiva valorizzando la particolare offensività del fatto giudicato, significativo dell perseverante pericolosità sociale di COGNOME, da ritenersi incrementata al cospetto di un non trascurabile curriculum delinquenziale. Tale motivazione mostra come la Corte di appello abbia ritenuto la sussistenza della recidiva pur senza tener conto della sentenza del tribunale di Ortona, così non incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 106, comma secondo, cod.pen., con conseguente infondatezza dell’assunto difensivo.
1.3. A ciò si aggiunga che la motivazione ora richiamata contiene l’apprezzamento dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore richiesti per il soddisfacimento dell’obbligo di motivazione in punto di riconoscimento della recidiva, così facendo emergere la denuncia di omessa motivazione pure sollevata dalla difesa.
1.2.Nel resto, il motivo promuove una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella della Corte di appello, così sollecitando considerazioni di merito che sono precluse alla Corte di cassazione, quando il giudice della sentenza impugnata abbia dato adeguatamente conto della propria determinazione, con motivazione logica e non contraddittoria.
Tanto si riscontra nella sentenza impugnata, dove la Corte di appello -per come già evidenziato- ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti per la configurazione della recidiva, legittimamente valorizzando la pericolosità emergente dalle modalità del fatto esaminato, la plurioffensività della condotta e i numerosi precedenti penali.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 settembre 2022
Il Consigliere estensore
COGNOMEIl Pres COGNOME te