Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44177 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO per conto del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola, che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 291-bis, comma 3, e 296, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, e lo aveva condannato alla pena due mesi di reclusione e di euro 1.300,00 di multa.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, il quale aveva commesso analoghe infrazioni il 10 febbraio 1996, il 24 febbraio 1996, il 30 aprile 1998 e il 14 dicembre 1998, avrebbe detenuto, in data 21 luglio 2017, 380 grammi di tabacchi lavorati esteri, in assenza delle prescritte autorizzazioni emesse dall’ente di gestione del Monopolio.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 291-bis e 296, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità del reato.
Si deduce che il reato contestato è stato depenalizzato a norma dell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016, in quanto la condotta in contestazione è relativa ad un quantitativo di tabacchi lavorati esteri inferiore a 10 kg., e non sussiste la qualità di recidivo specifico prevista dall’art. 5 d.lgs. cit. Si premette che, a norma dell’art 5 d.lgs. n. 8 del 2016, «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sens del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato». Si rappresenta, poi, che l’art. 5 cit. non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ove relativi a quantitativi di tabacchi lavorati esteri inferiori a 10 kg., perché altrimenti opererebbe retroattivamente in malam partem. Si segnala che questa conclusione è in linea con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità (si citano: Sez. 3, n. 35146 del 23/02/2017; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017), e con il principio di cui all’art. 7 CEDU. Si aggiunge, in particolare, che il principio in questione, secondo cui «qualora la fattispecie principale sia depenalizzata deve ritenersi depenalizzata anche l’ipotesi per la quale dalla stessa norma sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva», espresso da Sez. 3, n. 35146 del 23/02/2017, si ricollega a quanto già affermato in tema di depenalizzazione operata dall’art. 39 I. n. 689 del 1981, come modificata dall’art. 2 I. n. 562 del 1993 (si cita, in proposito, Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994, Cola, Rv. 198407-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
È utile premettere che i fatti da valutare, nella loro oggettività, sono certi e non contestati.
Innanzitutto, l’imputato è stato sorpreso sulla pubblica via intento a vendere sigarette di provenienza estera, sottratte al pagamento dei diritti di confine, e, specificamente, è stato colto in possesso di 19 pacchetti, per un peso complessivo di 380 grammi di tabacco.
Inoltre, il medesimo imputato risulta essere stato irrevocabilmente condannato in sede penale per analoghe infrazioni relative a fatti commessi il 1° febbraio 1996, il 24 febbraio 1996, il 30 aprile 1998 e il 14 dicembre 1998.
canz,
Ancora, la sentenza impugnata chiariscevle precedenti infrazioni, sulla cui base è stata contestata e ritenuta la recidiva nel presente processo, riguardano fatti che oggi sarebbero depenalizzati.
Ciò precisato, deve innanzitutto escludersi che la depenalizzazione disposta a norma dell’art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 si applichi a chi è recidivo specifico nel reato di contrabbando.
Invero, come già evidenziato in giurisprudenza, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 «prevede espressamente una causa di esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria e chiarisce che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, con la conseguenza che detti reati, essendo puniti anche con pena detentiva, sono sottratti alla disciplina della depenalizzazione di cui all’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, perché considerati ope legis titoli autonomi di reato»; ne discende che «il reato di contrabbando doganale, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva di cui al secondo comma dell’articolo 296 d.P.R. n. 43 del 1973, si atteggia come figura autonoma di reato e la recidiva integra, in tal caso, un elemento costitutivo della fattispecie, essendo per essa prevista la pena detentiva, cosicché il reato, non rientrando nella previsione AVV_NOTAIO di depenalizzazione di cui all’art. 1, cornma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è stato depenalizzato» (così Sez. 3, n. 32868 del 6/07/2022, COGNOME, Rv. 283645-01; cfr., in termini analoghi, Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281300-01).
L’esplicita indicazione di esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, contenuta nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, rende non condivisibile la soluzione accolta dal precedente richiamato nel ricorso (Sez. 3, n. 35146 del 23/02/2017, COGNOME, non mass.). Del resto, la soluzione appena indicata costituisce l’esito di una motivazione che richiama precedenti relativi ad altre discipline di depenalizzazione, ma non si confronta con l’espressa indicazione contenuta nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, sopra sintetizzata.
Le medesime conclusioni di esclusione della depenalizzazione, poi, valgono anche nell’ipotesi di recidiva aggravata a norma del primo comrna dell’articolo 296 d.P.R. n. 43 del 1973, come contestato nel caso di specie, posto che anche questa disposizione, relativa alla recidiva specifica non reiterata nel contrabbando, prevede l’irrogazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
L’ulteriore problema da esaminare è se può ritenersi recidivo specifico nel contrabbando, a norma dell’art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973, chi, anteriormente utkrz.AA all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, è stato condanr15 – é?yun quantitativo di tabacchi lavorati esteri inferiore a quello penalmente rilevante per effetto di tale disciplina, la quale ha escluso la configurabilità del reato nei casi di quantitativi non superiori a dieci kg.
La soluzione deve essere affermativa.
L’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 dispone: «Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato».
Secondo una pronuncia, questa disposizione, avendo innovato in tema di recidiva, dispone solo per il futuro, a norma dell’art. 7 CEDU e dell’art. 2 cod. pen. (così ancora Sez. 3, n. 35146 del 23/02/2017, COGNOME, non mass., in tema di contrabbando, la quale richiama Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv. 26824701, riguardante il reato di guida senza patente).
In realtà, l’art. 5 digs. n. 8 del 2016 deve intendersi avere una funzione anche “conservativa”, con riferimento all’ipotesi di pregressi accertamenti giudiziari divenuti irrevocabili dell’illecito originariamente penale e poi depenalizzato.
Invero, se si escludesse questa soluzione, e si volesse ritenere che la «recidiva» prevista dall’art. 5 d.lgs. cit. si riferisca ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, si ipotizzerebbe, in relazione a vicende identiche, che il reato è configurabile quando le due condotte siano state entrambe commesse sotto la nuova disciplina, nonostante la prima di esse non costituisca reato e sia stata quindi accertata in sede amministrativa, ma non anche quando la prima di esse, al momento della sua realizzazione, costituisse reato e sia stata accertata con sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile. E, anzi, a volAre seguire questa soluzione, la conclusione dovrebbe essere tenuta ferma anche quando il reato precedentemente commesso non è stato depenalizzato, posto che l’art. 5 d.lgs. cit. non distingue e si limita a precisare, in termini unitari, che, «per recidi è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato».
In realtà l’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 deve essere letto unitamente al precedente art. 1, comma 2, medesimo d.lgs., che fa salva la “perdurante” punibilità delle ipotesi aggravate.
Del resto, anche la giurisprudenza evocata in tema di reato di guida senza patente per sostenere la tesi dell’avvenuta depenalizzazione, riconosce che la precedente condanna irrevocabile per il reato poi depenalizzato rileva ai fini della perdurante configurabilità della fattispecie di reato nell’ipotesi di “recidiva” precisando: «Si deve quindi ribadire che, ai fini della qualificazione dell’illec costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente all’entrata in vigore del d. Igs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie» (così, testualmente, proprio Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv, 268247-01, nell § 2.1. del Considerato in Diritto).
Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/09/2023