Recidiva Contrabbando: la Cassazione Chiarisce Quando si Applica la Sanzione Penale
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha fornito un’importante interpretazione sulla disciplina della recidiva contrabbando. Questa pronuncia chiarisce i presupposti per l’applicazione delle sanzioni penali più severe nei confronti di chi, già condannato per un delitto di contrabbando, commette un nuovo illecito. La decisione è fondamentale per comprendere l’impatto della depenalizzazione di alcune condotte.
I Fatti del Caso
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la corretta qualificazione giuridica di un illecito commesso da un soggetto già condannato in via definitiva per un precedente delitto di contrabbando. Il punto cruciale era stabilire se la nuova condotta, che in passato costituiva un reato, ma che oggi è punita con una mera sanzione amministrativa (salvo la presenza di aggravanti), potesse far scattare le più severe norme sulla recidiva previste dalla legge doganale.
La Decisione della Corte
La Corte ha stabilito che la disciplina speciale sulla recidiva nel contrabbando, contenuta nell’articolo 89 del Testo Unico delle Leggi Doganali (d.P.R. 43/1973), non è applicabile se il secondo illecito commesso non è un ‘delitto’, ma una violazione amministrativa. La natura di ‘delitto’ del nuovo fatto è un requisito essenziale per poter applicare l’aggravamento della pena previsto per la recidiva in questo specifico settore.
Le Motivazioni
La sentenza si fonda su un’analisi rigorosa della normativa di riferimento, distinguendo tra diverse ipotesi di recidiva e sottolineando gli effetti della depenalizzazione.
La Disciplina della Recidiva Contrabbando
Il legislatore ha previsto una disciplina specifica per la recidiva contrabbando, delineata all’articolo 89 del T.U.L.D. Questa norma stabilisce che ‘colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno’. La norma, quindi, trasforma una sanzione puramente pecuniaria in una detentiva e pecuniaria, inasprendo notevolmente il trattamento sanzionatorio.
Il Requisito del ‘Nuovo Delitto’
La Corte ha evidenziato che il testo dell’articolo 89 è inequivocabile: per l’applicazione della norma è indispensabile che il soggetto commetta un ‘altro delitto di contrabbando’. Di conseguenza, se la nuova condotta non è più qualificata dalla legge come delitto, ma come illecito amministrativo, viene a mancare il presupposto fondamentale per l’applicazione della recidiva penale speciale.
L’Effetto della Depenalizzazione
Il ragionamento della Corte si lega strettamente alla depenalizzazione di alcune fattispecie minori di contrabbando, come quella prevista dall’articolo 291-bis, comma 2, del T.U.L.D. Questa norma, in passato, prevedeva un delitto punito con la sola multa. Oggi, invece, la stessa condotta è punita con una sanzione amministrativa, a meno che non ricorrano specifiche circostanze aggravanti (come la connessione con reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione). Pertanto, commettere questo tipo di illecito dopo una precedente condanna non fa scattare l’applicazione dell’articolo 89, poiché non si tratta più di un ‘delitto’.
Le Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione traccia una linea netta: la recidiva contrabbando di natura penale si configura solo quando a una condanna definitiva per un delitto di contrabbando segue la commissione di un altro delitto della stessa specie. Se il nuovo fatto, a seguito di un intervento di depenalizzazione, è stato degradato a mero illecito amministrativo, le norme penali sulla recidiva non possono trovare applicazione. Questa interpretazione garantisce il rispetto del principio di legalità e di tassatività della legge penale, impedendo un’applicazione analogica sfavorevole all’imputato.
Quando si applica la norma sulla recidiva specifica per il contrabbando (art. 89 TULD)?
Si applica quando un soggetto, già condannato con sentenza definitiva per un delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando. Entrambe le condotte devono avere la natura di ‘delitto’.
Se una persona già condannata per contrabbando commette un illecito ora punito con una sanzione amministrativa, si applica la recidiva penale?
No, secondo la sentenza, la recidiva penale prevista dall’art. 89 non si applica, perché la norma richiede espressamente la commissione di un nuovo ‘delitto’, non di un illecito amministrativo.
Qual è l’effetto della depenalizzazione di alcune condotte di contrabbando sulla disciplina della recidiva?
La depenalizzazione di una fattispecie di contrabbando, che la trasforma da delitto in illecito amministrativo (come nel caso dell’art. 291-bis, comma 2 TULD in assenza di aggravanti), esclude che la commissione di tale fatto possa integrare i presupposti per l’applicazione della recidiva penale speciale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29375 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
ALDO ACETO
Sent. n. sez. 869/2025 UP – 22/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
22/05/2024 della Corte d’appello di Bari
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
c) il fatto e connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, e invece disciplinata dall’articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno … Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena … e aumentata dalla meta a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali e prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora e punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.
Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Presidente NOME COGNOME