Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1506 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in dal-a M.Ereìifit.22 , ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo resa in data 6 maggio 2019 ne confronti di WERG3 NOME, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa, di cui all’art. 640 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazion della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di pr di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito c supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confron sul punto, si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la territoriale – in linea con la motivazione del giudice di primo grado pertinentemente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di attesa l’incontestabile circostanza per cui il COGNOME, dopo essersi indebitame qualificato come legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, indotto con artifici e raggiri le parti offese a fare affidamento sul suo adempim ottenendo forniture per importi considerevoli e procurandosi il corrisponde ingiusto profitto di notevole entità (nella specie: materiale per rilevante valore in assenza di contestuale pagamento, mai più versato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipot di colpa nella determinazione della causa che ha determinato inammissibilità, de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.