Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18874 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 4422/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Castrovillari il 22/09/1970
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza in data 19 aprile 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Grisolia in relazione al contestato reato di concorso nel riciclaggio di un quadriciclo (artt. 110, 648-bis cod. pen.) consumato fino al 7 ottobre 2010.
Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo:
violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. avendo i Giudici del merito errato nel ritenere che il mero trasferimento di un veicolo da un soggetto ad altro soggetto possa costituire il reato di riciclaggio non comportando tale attività la modificazione dei dati identificativi del bene;
vizi di motivazione in relazione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato in contestazione.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con una motivazione congrua e logica corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia.
La Corte territoriale nel qualificare la condotta dell’imputato come violazione dell’art. 648-bis
cod. pen. ha infatti fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto piø difficoltosa l’identificazione della sua provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586 – 01).
La Corte territoriale ha altresì adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del reato in contestazione (v. pag. 7 della sentenza impugnata) e va solo ricordato che, che come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, ‘ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell’anima interni al soggetto, essi non sono dall’interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l’azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l’assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito’ (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, NOME, Rv. 182105).
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME