Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che, con sentenza del 28 ottobre 2022, la Corte di appello d Firenze ha confermato quella con cui, il 19 novembre 2019, il Tribunale d Grosseto ha dichiarato NOME responsabile del delitto sanzionat dall’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, settembre 2011, n. 15 lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbrev condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, oltre che al pagament delle spese processuali;
che COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricor per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di le in ordine alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
che il ricorso verte su motivo manifestamente infondato;
che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, dopo es stato espulso, è rientrato in Italia in violazione del previsto divieto;
che, pacifica la materialità della condotta, la contestazione mossa giudizio di merito e riproposta con il ricorso per cassazione attiene, tra l alle modalità, non clandestine, della condotta, posta in essere presentandosi frontiera ed esibendo i documenti di identità al personale preposto al controll che la circostanza allegata non incide, come già debitamente chiarito dal Corte di appello, sulla rilevanza penale del comportamento oggetto di addebito atteso che l’extracomunitario espulso che intenda, in presenza delle condizioni legge, rientrare in Italia è tenuto a richiedere il preventivo e rituale assen autorità italiane (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 279640; Se 1, n. 6876 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262347; Sez. 1, n. 265 d 14/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252045);
che il ricorrente ha consapevolmente ritenuto di non seguire il percor ossequioso del dettato normativo ed ha fatto rientro, senza essere autorizza dal paese dal quale era stato espulso avvalendosi delle generalità, parzialme diverse in conseguenza del matrimonio (che, si è detto, non ha alcuna valenz scriminante del comportamento qui contestato), in tal modo riuscendo a non essere identificato all’atto del suo reingresso in Italia;
che la Corte di appello ha, inoltre, chiarito, a smentita della professio buona fede dell’imputato, che egli, non analfabeta, ha senz’altro avuto modo comprendere il contenuto del decreto di espulsione, tradotto nella sua lin madre ed eseguito coattivamente, nel quale si dava, vieppiù, compiutamente atto del divieto, penalmente sanzionato, di reingresso in Italia per il peri cinque anni;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.