Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10602 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10602 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Pakistan il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d’appello di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628, 612 e 624 cod. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione giuridica del fatto nei reati di furto e minaccia, Ł manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente sia connotata da una violenza idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, Ł manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulle allarmanti modalità di realizzazione della condotta e sul valore significativo della somma oggetto di impossessamento (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l’attenuante della lieve entità del fatto, applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01).
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 3709/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME