Reato di fuga: fermarsi non basta, bisogna farsi identificare
Il reato di fuga dopo un incidente stradale è una delle violazioni più gravi previste dal Codice della Strada. Ma cosa succede se il conducente si ferma, scende dall’auto e poi, dopo un breve confronto, decide di andarsene? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una sosta momentanea non è sufficiente a escludere la responsabilità penale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del processo
Un automobilista, a seguito di una guida imprudente, provocava un violento tamponamento a catena. L’impatto era tale da scaraventarlo contro il parabrezza della sua stessa auto, mandandolo in frantumi. Gli occupanti del veicolo tamponato riportavano lesioni personali, giudicate guaribili in 5 e 15 giorni.
Subito dopo l’incidente, il responsabile scendeva dal proprio mezzo. Tuttavia, invece di adempiere ai suoi doveri, si rifiutava categoricamente di fornire le proprie generalità e di compilare la constatazione amichevole. Dopodiché, risaliva in auto e si allontanava. La sua identificazione avveniva solo grazie alla prontezza di una delle vittime, che era riuscita a fotografare la targa del veicolo in fuga.
Condannato sia in primo grado che in appello, l’imputato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che, essendosi fermato, non potesse essere accusato del reato di fuga.
L’interpretazione della Cassazione sul reato di fuga
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando le sentenze precedenti. Gli Ermellini hanno chiarito che il comportamento richiesto dalla legge non è una semplice interruzione della marcia, ma una sosta prolungata e finalizzata a uno scopo preciso: consentire la propria identificazione e quella del veicolo.
L’articolo 189, comma 6, del Codice della Strada non punisce l’allontanamento in sé, ma la volontà di sottrarsi agli obblighi di legge. Fermarsi per pochi istanti, rifiutare di fornire i propri dati e poi ripartire equivale a una fuga vera e propria. Lo scopo della norma è, infatti, quello di garantire che i soggetti coinvolti in un sinistro possano essere identificati per la ricostruzione dei fatti e per le successive azioni civili e penali.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, secondo cui risponde del reato di fuga chi effettua soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. I giudici hanno inoltre sottolineato la differenza tra il reato di fuga (comma 6) e quello di omissione di soccorso (comma 7 dello stesso articolo 189). Si tratta di due fattispecie autonome e indipendenti:
1. Reato di fuga (art. 189, co. 6, C.d.S.): Ha l’obiettivo di garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione del sinistro.
2. Omissione di soccorso (art. 189, co. 7, C.d.S.): Ha lo scopo di assicurare che le persone ferite ricevano l’assistenza necessaria.
In questo caso, l’imputato, allontanandosi senza farsi identificare, ha violato il primo obbligo, rendendo irrilevante la durata della sua sosta.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cruciale per la sicurezza e la responsabilità stradale. Chi causa un incidente con feriti ha l’obbligo giuridico e morale di fermarsi e rimanere a disposizione delle altre parti coinvolte e delle autorità. Una sosta di cortesia o un breve alterco non sono sufficienti. È necessario attendere, fornire i propri dati e collaborare per la ricostruzione dell’accaduto. Fuggire, anche dopo una breve pausa, non solo è un atto di inciviltà, ma integra a tutti gli effetti il grave reato di fuga, con tutte le conseguenze penali che ne derivano.
Fermarsi brevemente dopo un incidente con feriti è sufficiente per evitare il reato di fuga?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sosta deve essere funzionale a consentire la propria identificazione e quella del veicolo. Una sosta momentanea, seguita dall’allontanamento senza fornire le generalità, configura il reato di fuga.
Qual è lo scopo della norma che punisce il reato di fuga?
Lo scopo principale è garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’incidente e permettere una corretta ricostruzione delle modalità del sinistro, ai fini dell’accertamento delle responsabilità civili e penali.
Che differenza c’è tra il reato di fuga e quello di omissione di soccorso?
Sono due reati autonomi e indipendenti. Il reato di fuga (art. 189, c. 6 C.d.S.) sanziona chi non si ferma per farsi identificare. L’omissione di soccorso (art. 189, c. 7 C.d.S.) punisce chi, pur fermandosi, non presta l’assistenza necessaria alle persone ferite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MANERBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 24 aprile 2024, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 6 C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, essendo incontroversa la circostanza per cui egli si fosse fermato, non poteva configurarsi il reato di cui all’art 189, comma 6, CdS.
E’ stata depositata memoria difensiva con documentazione allegata ( conclusioni scritte del PG in sede di appello).
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella sentenza impugnata si premette che si era verificato un tamponamento a catena piuttosto violento, determinato dalla condotta di guida dell’imputato il quale, per la forza dell’impatto, era stato sbalzato contro il parabrezza della propria auto, rompendolo. In seguito al sinistro, gli occupanti dell’auto tamponata, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano riportato lesioni guaribili rispettivamente il 5 e 15 giorni. La Corte bresciana dà ampio conto della ricostruzione fattuale alla luce dell’apprezzamento della prova dichiarativa (deposizione del teste COGNOME, conducente della vettura contro cui si era scontrato l’imputato) secondo cui il predetto imputato, sceso dall’auto, si era rifiutato di fornire le proprie generalità e di rediger la constatazione amichevole, allontanandosi a bordo della propria autovettura, ed era stato rintracciato solo perché egli era riuscito a fotografare la targa. I giudici di merit hanno conseguentemente fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 – 01). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945 – 01;
Sez. 4 – n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676 – 01).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il onsigliere i lestensore idente