Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 467 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 467 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sparandeo NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 7 C.d.S.
L’imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che in realtà la sentenza non aveva considerato che l ‘imputato non era fuggito, avendo lasciato sul posto del sinistro la compagna NOME. Peraltro, a condurre l ‘auto era stata tale NOME COGNOME, soggetto deceduto.
Il ricorso deduce vizi non deducibili in cassazione. Lo stesso, con palese torsione alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, mira all ‘evidenza a sovvertire tale accertamento. Peraltro, si tratta di tesi già adeguatamente disattesa dalla sentenza impugnata (pag. 2). I giudici di merito hanno conseguentemente fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie
generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 – 01). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945 – 01; Sez. 4 – n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676 – 01).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME