Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10284 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10284 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Prizzi (Pa) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/3/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/3/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 27/6/2024 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 2, I. 23 dicembre 1986, n. 898.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza dell’art. 2 contestato. Con riguardo alla domanda di finanziamento n. 74240213145 del 31/5/2017, la Corte di appello non avrebbe considerato che il COGNOME avrebbe ricevuto l’erogazione della somma in un momento in cui aveva già ottenuto la riabilitazione dalla ragione ostativa alla concessione del beneficio stesso, potendo dunque giovare degli effetti di cui all’art. 70, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. La sentenza, quindi, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante il momento della percezione del finanziamento, che, invece, assumerebbe rilievo decisivo ai fini della consumazione del reato, trattandosi di una fattispecie di evento. Alla data della presentazione della domanda per il contributo, pertanto, il delitto non si sarebbe consumato, potendosi, al più, riscontrare un’ipotesi di tentativo;
erronea applicazione degli artt. 179, 521, 522 e 604 cod. proc. pen. In ordine alle domande di finanziamento nn. 60263321196 del 6/6/2016 e 70263134077 del 31/5/2017, la Corte di appello non avrebbe considerato che l’imputato non avrebbe esposto dati o notizie false, ma avrebbe soltanto omesso di rappresentare il fatto di trovarsi in una certa condizione soggettiva ostativa all’erogazione. La condotta, peraltro, avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen., con annullamento della pronuncia di primo grado: le due norme, infatti, incriminerebbero entrambe l’indebito ottenimento di erogazioni o vantaggi patrimoniali da parte delle Comunità europee, ma si distinguerebbero per il fatto che la previsione qui contestata punirebbe soltanto condotte commissive, mentre il mendacio sarebbe sanzionato soltanto dal citato articolo del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente il successivo.
La Corte osserva che i profili fattuali della vicenda sono pacifici. In particolare:
nelle domande uniche di pagamento a valere sul RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) nn. 60263321196 del 2016 e 70263134077 del 2017, ed in quella di finanziamento al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) n. 74240213145 del 2017, presentate dal ricorrente, nulla è stato indicato quanto alla sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. per (pronunciata dalla Corte di appello il 14/7/1997) ed al decreto che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 1 anno (emesso dalla stessa Corte di appello il 1°/3/2004), entrambi pronunciati a carico del COGNOME, sebbene l’art. 67, comma 1, lett. g), d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, stabilisca che “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II n
possono ottenere (tra l’altro, n.d.e.) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”;
con ordinanza del 18/5/2018, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, il COGNOME ha ottenuto la riabilitazione;
i finanziamenti di cui alle citate domande sono stati successivamente erogati.
4.1. Ancora in via preliminare, occorre evidenziare che l’art. 70, d. Igs. n. 159 del 2011, stabilisce che la riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effet pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 67, stesso decreto, sopra richiamato.
Tutto ciò premesso, le sentenze di merito hanno privato di ogni rilievo il fatto che, precedentemente all’effettiva erogazione del finanziamento, il COGNOME avesse ottenuto la riabilitazione, dal momento che il delitto intestato si perfezionerebbe con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nella domanda diretta ad ottenere gli aiuti comunitari, e dunque solo con riguardo al momento della presentazione di questa dovrebbe esserne verificato il contenuto, veritiero o meno, e quindi potrebbe essere riscontrata la consumazione del reato.
Il Collegio non condivide questa tesi.
L’art. 2, comma 1, prima parte, I. n. 898 del 1986, contestato al ricorrente, nel testo vigente ratione temporis stabiliva che “Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico total parziale del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Ebbene, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 39540 del 23/5/2017, COGNOME, Rv. 271514; Sez. 3, n. 5708 del 18/12/2019, COGNOME; Sez. 7, n. 26934 del 23/10/2015, COGNOME), con indirizzo da ribadire, la disposizione configura chiaramente un reato di evento, la cui consumazione presuppone, come si evince dall’univoco tenore letterale, l’effettivo ottenimento dell’indebito profit da parte dell’agente.
Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità, nel compiere la ricognizione degli elementi costitutivi del reato, richiede che sussista, in capo all’agente, la cosciente prospettazione, nelle domande dirette ad ottenere gli aiuti comunitari, di notizie e dati falsi che siano funzionali all’indebito otteniment dell’erogazione (Sez. 3, n. 42131 del 14/05/2013, COGNOME, Rv. 257368; Sez. 3, n. 41265 del 16/09/2004, COGNOME, Rv. 230311), fermo però restando – atteso
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l’espresso testo di legge – il successivo ed effettivo conseguimento del vantaggio patrimoniale, evento richiesto e rispetto al quale la condotta dell’agente si presenta come strumentale.
9.1. Come sintetizzato da Sez. 7, n. 26934 del 23/10/2015, COGNOME, non massimata, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 2, in esame è, pertanto, “il conseguimento effettivo del contributo a carico del fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché esso si perfeziona con la cosciente prospettazione di dati e notizie false ma si consuma nel momento e nel luogo della percezione del contributo”, quale reato di evento.
9.2. Tanto premesso in termini generali, i Giudici del merito hanno invece trattato la fattispecie come reato di mera condotta, concentrando l’attenzione soltanto sul momento in cui le domande erano state presentate, e dunque senza esaminare la successiva erogazione del finanziamento e, soprattutto, quanto accaduto in precedenza con riguardo al COGNOME, quale l’intervenuta riabilitazione di cui all’art. 70, d. Igs. n. 159 del 2011.
9.3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, ed in sede rescissoria saranno applicati i principi di diritto appena richiamati. A tale proposito peraltro, la Corte osserva che, sebbene formalmente avanzata in ordine alla sola domanda n. 74240213145 (motivo n. 1), la questione deve intendersi riferibile anche alle domande nn. 60263321196 e 70263134077 (motivo n. 2), stante il suo carattere oggettivo e comune, come peraltro si desume dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante la sopravvenuta riabilitazione con riguardo a tutte e tre le domande oggetto di imputazione. Rimane assorbita, evidentemente, l’ulteriore censura proposta in ordine a queste ultime due domande, concernente la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il 9 i sigliere estensore
Il Presidente