Reato di evasione: la giustificazione medica tardiva non esclude la colpevolezza
Il reato di evasione rappresenta una delle violazioni più delicate nel panorama del diritto penale, poiché colpisce direttamente l’autorità delle decisioni giudiziarie. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico in cui un soggetto, sottoposto a misura restrittiva, ha tentato di giustificare il proprio allontanamento dal domicilio adducendo motivi di salute urgenti.
I fatti di causa
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per aver violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine non lo avevano trovato presso l’abitazione eletta. L’imputato si era difeso sostenendo di essersi dovuto recare d’urgenza in ospedale per accertamenti clinici necessari. Tuttavia, le indagini hanno rivelato una cronologia dei fatti differente: l’ingresso nella struttura sanitaria era avvenuto solo in un momento successivo al controllo domiciliare, privando così l’allontanamento della sua presunta natura di necessità impellente.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse teso a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, operazione preclusa alla Cassazione. La Corte territoriale aveva già correttamente valutato i dati probatori, evidenziando che l’allontanamento non trovava alcuna giustificazione reale nella necessità di cure, dato il ritardo con cui il soggetto si era effettivamente presentato al nosocomio.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di intangibilità degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito, purché logicamente motivati. Nel caso del reato di evasione contestato, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era solida e priva di vizi logici. Il tentativo del ricorrente di accreditare una versione dei fatti più favorevole è stato considerato un tentativo di sollecitare un nuovo esame del merito, che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione. Inoltre, la prova temporale (il controllo avvenuto prima dell’arrivo in ospedale) ha smentito categoricamente l’esimente dello stato di necessità o della forza maggiore.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla conferma definitiva della responsabilità penale. Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che il reato di evasione non può essere scusato da giustificazioni mediche prodotte ‘ex post’ o non supportate da un’immediata e oggettiva urgenza che preceda l’allontanamento dal luogo di detenzione.
Si può uscire di casa per un’emergenza medica se si è ai domiciliari?
Sì, ma l’urgenza deve essere reale, immediata e documentabile. Se l’accesso in ospedale avviene solo dopo un controllo delle autorità, la giustificazione viene solitamente respinta.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente perde il diritto a un nuovo giudizio, la condanna precedente diventa definitiva e si viene condannati al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove del processo?
No, la Cassazione verifica solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione dei giudici precedenti sia logica, senza riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49168 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. è teso ad una preclusa di e più favorevole ricostruzione del fatto che la Corte territoriale ha dimostrato di correttamente effettuato sulla base dei dati probatori a disposizione, laddove ha ritenuto l’allontanamento dal domicilio non trovasse giustificazione nella necessità di recarsi press nosocomio, raggiunto solo dopo il controllo presso la abitazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.