Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42517 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Lanciano DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso – attinente al solo episodio di evasione del 3 agosto 2023, e afferente all’asserito difetto di motivazione quanto al responsabilità per il reato contestato-, è manifestamente infondato poiché la lettura d provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni spese a supporto del giudizio di responsabilità sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2023