Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33775 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33775 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 30/09/2025
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME
DEBORA TRIPICCIONE
Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Parma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/01/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale Tribunale di Brescia assolveva l’imputata dal reato di evasione, nonostante la predetta, sottoposta alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare con autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione in determinati orari, veniva trovata al di fuori della propria abitazione e, precisamente, in una sala gioco oltre l’orario consentito.
Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 385 cod. pen., nella misura in cui il Tribunale aveva ritenuto l’inoffensività della condotta, valorizzando il fatto che l’imputata si era trattenuta al di fuori dell’abitazione per un arco temporale trascurabile (solo 30 minuti) oltre il termine di rientro stabilito nell’autorizzazione; che il luogo, in cui l’imputata veniva rinvenuta dalle forze dell’ordine, si trovava a soli 2 km dalla propria abitazione; che l’allontanamento dal lugo di detenzione era dettato da mere ‘ragioni ludiche’, posto che l’imputata Ł stata individuata mentre era intenta a giocare alle slot machine, il che dimostrerebbe ulteriormente l’inoffensività della condotta.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il Tribunale ha assolto l’imputata dal reato di evasione ritenendo che la condotta, per come in concreto manifestatasi, non avrebbe determinato alcuna apprezzabile compromissione del potere di vigilanza, a fronte di una violazione priva di offensività, in considerazione del fatto che il lasso temporale in cui l’imputata si era trattenuta fuori dall’abitazione, oltre l’orario consentito, era minimale e sorretta da ‘ragioni ludiche’.
2.2. La motivazione Ł manifestamente illogica e viola la previsione contenuta all’art. 385 cod. pen.
Come condivisibilmente sottolineato dal ricorrente, la condotta rientro appieno nella fattispecie incriminatrice astratta e presenta la tipica offensività prevista dalla norma.
In particolare, non Ł condivisibile che la durata temporale dell’allontanamento sia stata minimale, ove si consideri che l’imputata Ł stata fermata mentre si trovava all’interno di una sala gioco e non certo nel mentre faceva ritorno a casa, sicchŁ Ł del tutto impossibile stabilire quale sarebbe stata la durata temporale dell’allontanamento nel caso di omesso intervento delle forze dell’ordine.
A ciò si aggiunga che il luogo ove l’imputata Ł stata fermata non era sicuramente collocato nelle immediate vicinanze dell’abitazione (2Km), il che costituisce di per sØ un elemento dimostrativo dell’offensività della condotta.
Infine, Ł del tutto irrilevante la cosiddetta ‘ragione ludica’ valorizzata dal Tribunale, posto che il mancato rientro nel luogo di detenzione integra il reato contestato a prescindere dal fatto che la condotta sia o meno sorretta dall’intento di commettere attività illecita, piuttosto che di rimanere meramente all’esterno del luogo di detenzione.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Brescia.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME