Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4575 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 26/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lacco Ameno il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 dicembre 2024, con cui la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 06 settembre 2921, dal Tribunale di Trieste, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 474 cod. pen. nonchØ contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo A).
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che per la perfezione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non occorrerebbe la realizzazione dell’inganno non essendo tutelata dalla norma incriminatrice la libera determinazione dell’acquirente bensì l’affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi.
Tale erronea interpretazione renderebbe possibile la configurabilità del menzionato delitto anche in presenza di una contraffazione così grossolana da rendere impossibile l’induzione in errore dell’acquirente medio, con conseguente punibilità dell’imputato per condotte che non mettono in pericolo il bene-interesse tutelato dall’art. 474 cod. pen.
La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso la grossolanità del falso in quanto il marchio ‘Iron Maiden’ sarebbe stato riprodotto fedelmente in modo da tratte in inganno il consumatore finale per poi affermare che ‘ le stampe, i materiali e la qualità del prodotto risultano differenti da quelli utilizzati nella produzione originale ‘ (vedi pag. 3 del ricorso), differenza che – a giudizio della difesaemergerebbe in via istantanea dalla visione dei gadget con conseguente inidoneità a trarre in inganno il consumatore medio.
¨ stato, infine, rimarcato che l’insussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen.
conseguente alla grossolanità del falso escluderebbe in via automatica la configurabilità del reato di ricettazione per mancanza del reato presupposto.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione.
¨ stato affermato che i giudici di appello non avrebbero indicato le ragioni per le quali il COGNOME conseguente non punibilità per il reato di ricettazione, nonostante la difesa abbia
non possa essere considerato l’autore del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen. con prospettato, nell’atto di appello, che tale evenienza non poteva affatto escludersi. 4. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione.
La Corte territoriale avrebbe ignorato gli elementi dedotti dalla difesa che giustificherebbero il riconoscimento dell’invocata attenuante (numero ridotto di beni contraffatti e valore modesto degli stessi), peraltro la motivazione sarebbe contraddittoria perchØ gli elementi ritenuti ostativi ai fini del riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione sono stati considerati idonei a consentire il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62bis cod. pen. nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A giudizio della difesa, tutti gli elementi che hanno indotto i giudici di appello al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. consentirebbero anche una favorevole valutazione relativamente alla possibilità di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre innanzitutto precisare che l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dall’AVV_NOTAIO, con cui il difensore del ricorrente ha dichiarato di aderire all’astensione proclamata dalla Camera penale di Roma, Ł stata dichiarata inammissibile in considerazione dell’appartenenza del menzionato legale al foro di Santa Maria Capua Vetere.
A ciò aggiungersi che l’impedimento addotto, ossia l’adesione all’astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Roma, non avrebbe potuto in ogni caso trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte piø volte affermato che l’astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, in quanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze può avvenire esclusivamente in adesione di un’iniziativa proveniente da organismi avente carattere nazionale (Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 275763-01; negli stessi termini vedi Sez. 3, n. 19067 del 15/01/2025, Telegjounti, non massimata; Sez. 5, n. 8615 del 28/01/2025, COGNOME, non massimata).
I primi due motivi di ricorso sonoarticolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso).
In particolare, i giudici di appello hanno escluso che la condotta ascritta al ricorrente potesse essere ricondotta all’istituto del reato impossibile, evidenziando come si trattasse di merce recante il marchio Iron Maiden riprodotto in modo fedele e tale da trarre in inganno il consumatore finale, risultando la contraffazione percepibile unicamente in ragione delle difformità riscontrate nelle stampe, nei materiali impiegati e nella qualità complessiva del prodotto rispetto a quelli utilizzati nella produzione originale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Tale ricostruzione fattuale, immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa e della coerenza logico-razionale, si fonda su apprezzamenti di merito non connotati da contraddittorietà nØ da manifesta illogicità e risulta, pertanto, insindacabile in questa sede di legittimità.
2.2. Peraltro, la Corte territoriale si Ł correttamente uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui l’art. 474 cod. pen. tutela, in via diretta e principale, non la libera autodeterminazione del singolo cittadino, bensì la fede pubblica in senso oggettivo intesa quale affidamento della collettività nei marchi e nei segni distintivi idonei a individuare le opere dell’ingegno e i prodotti industriali, assicurandone la regolare circolazione, anche a protezione dell’interesse del titolare del marchio a preservare la funzione distintiva del segno quale garanzia di qualità, autenticità e provenienza della produzione (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01; Sez. 2, n. 52 del 18/11/2025, NOME, non massimata).
In tale prospettiva, Ł costante l’orientamento secondo cui il reato previsto dall’art. 474 cod. pen. sussiste anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia stato reso edotto dal venditore della non autenticità del marchio, atteso che la fattispecie incriminatrice non Ł preordinata alla tutela del singolo compratore in quanto tale bensì alla salvaguardia della circolazione dei beni contraddistinti da marchi registrati. Ciò in quanto la potenzialità lesiva del marchio contraffatto si correla alla diffusione del prodotto falsificato verso una platea indeterminata di consociati nonchØ all’idoneità del segno a far apparire falsamente il prodotto come proveniente da un determinato produttore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, COGNOME, Rv. 281702 – 01).
Il terzo motivo di ricorso Ł dedotto in carenza di interesse.
La Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di non punibilità del ricorrente per il reato di ricettazione (stante il possibile suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen.) non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame era assolutamente ipotetico e generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.
La difesa si era, infatti, limitata ad affermare che la condanna per il reato di ricettazione non poteva prescindere dalla ‘ valutazione in ordine alla grossolanità della contraffazione, circostanza dirimente anche in relazione all’impossibilità che l’imputato stesso si fosse potuto adoperare personalmente con la fabbricazione degli oggetti contrassegnati dal marchio indicato ‘ (vedi pag. 3 dell’atto di appello) senza specificare gli elementi di fatto che risulterebbero sintomatici del coinvolgimento del COGNOME nel reato di cui all’art. 474 cod. pen. Appare evidente che tale doglianza Ł contraddistinta dalla mera declinazione di argomentazioni apodittiche ed estremamente succinte, prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell’imputato con conseguente genericità del motivo di appello ed inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione per carenza di interesse.
Deve ribadirsi, in proposito, il principio, di diritto in forza del quale Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, Montefusco, non massimata).
4.Il quarto motivo di ricorso Ł infondato.
Deve essere, in proposito, rilevato che la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da manifesta illogicità, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione sia sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (in considerazione dei numerosissimi precedenti penali per analoghi reati di ricettazione) sia in considerazione dell’elevato numero di beni contraffatti in possesso del COGNOME, circostanze ritenute idonee ad escludere l’episodicità e la scarsa rilevanza della condotta lesiva dell’art. 648 cod. pen. (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).
Ne consegue che la mancata applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione non si pone in contraddizione logica con il contestuale riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in considerazione del fatto che tale ultima aggravante, essendo di natura oggettiva può essere riconosciuta -indipendentemente dal comportamento tenuto dall’agente- ogniqualvolta il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sia, come nel caso di specie, ritenuto di speciale tenuità stante il modesto valore della merce di provenienza delittuosa.
5.Il quinto motivo di ricorso Ł aspecifico.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile da precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Il Collegio condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, Ł sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
COGNOME, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 28159001).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME