Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40288 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2022 del TRIBUNALE dì REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso quale opposizione e la trasmissione degli atti al Giudice competente.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza a mezzo della quale era stata domandata, nell’interesse di NOME COGNOME, l’unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne inerenti ai fatti rispettivamente commessi in Fano il 12/09/2014, in Reggio Emilia e Civitanova Marche il 17/11/2014 e, infine, in Civitanova Marche il 10/11/2014. Il Tribunale di Reggio Emilia, pur dando atto del fatto che – in sede di cognizione – era stata ritenuta la continuazione, tra i fa commessi, sempre il 17/11/2014, rispettivamente in Reggio Emilia e in Civitanova Marche (oggetto della sentenza del Tribunale di Macerata del 19/11/2014) 1 ha comunque reputato insussistente la preventiva ideazione unitaria, fra i sopra detti episodi delittuosi (trattasi di furti perpetrati in danno di veicoli parcheggiati pubblica via). Le condotte poste a fondamento delle varie condanne sono state valutate, pertanto, quali semplici espressioni di un deviato stile di vita.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. a cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione o erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 127, 666 e 671 cod. proc. pen., per esser stato adottato il provvedimento ora impugNOME sebbene chiaramente incentrato sul merito della questione dedotta – senza la previa fissazione della prescritta udienza camerale.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole dell’esistenza di una motivazione illogica e contraddittoria, vizio che si anniderebbe nell’esser stata, in executivis, negata la sussistenza dei presupposti postulati dalla norma, per l’applicazione dell’istituto della continuazione, nonostante il Giudice dell cognizione li avesse ravvisati.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto la qualificazione dell’impugnazione quale opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al giudice competente, richiamandosi all’orientamento di legittimità in base al quale – nei confronti del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, che risulti emesso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., ovvero irritualmente all’esito di udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – è consentito proporre esclusivamente l’opposizione.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, allorquando mediante ricorso per cassazione si deduca la sussistenza di un error in procedendo rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione diviene anche giudice del fatto e quindi – al fine di pervenire alla soluzione della relativa questione accesso all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, COGNOME, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, NOME, Rv. 255304).
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Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamen dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, per provveda sull’istanza previa celebrazione di udienza camerale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.